Articoli :: Inail - Nota del 28/11/2006
01 Dic 2006
Art. 24 delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi. Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività L'Istituto comunica che nel procedere nel lavoro di semplificazione, all'inizio del 2006 è stato indetto un tavolo di confronto diretto alla rivisitazione del modulo di domanda relativo l'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività. Al termine dei lavori è stata predisposta una nuova versione del modulo che prevede tante novità sia per quanto riguarda interventi particolarmente rilevanti sia per quanto riguarda la regolarità contributiva e la tipologia degli interventi.
Tale nuovo modulo di domanda, con le relative nuove modalità di accesso, si applica dal 2007, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati nell'anno 2006. Pertanto, le strutture centrali e territoriali dell'Inail dovranno adottare ogni iniziativa che fornisca alle aziende, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro la possibilità di conoscere le innovazioni introdotte, rappresentando alle stesse che la nuova modulistica sarà disponibile sul sito Internet dell'Inail e che possono presentarsi tale istanze anche on line. Le Unità competenti alla definizione delle domande dovranno procedere ad una rigorosa valutazione delle domande ricevute, diretta ad una puntuale verifica, sulla base di quanto dichiarato dall'azienda, dei presupposti per l'applicazione della riduzione.
Infine, riguardo la regolarità contributiva ed assicurativa la verifica di tali Unità operative riguarderà solo gli obblighi contributivi ed assicurativi nei confronti dell'Istituto, fermo restando che se si viene a conoscenza di irregolarità contributive o assicurative nei confronti di altri Enti, anche a seguito dell'assentimento dello sconto, lo stesso sarà revocato.
L'irregolarità contributiva dell'azienda potrà essere regolarizzata nel termine che le verrà assegnato e che non potrà mai superare i 120 giorni previsti per la conclusione del procedimento. (redazionale a cura di Serena Bevilacqua)
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Oggetto: Art. 24 delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi. Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività. Nuova modulistica.
In ottemperanza agli indirizzi dettati dal CIV con delibera n. 11/2004, procedendo nel lavoro di semplificazione ivi richiesto,all’inizio dell’anno in corso è stato indetto un tavolo di confronto finalizzato alla rivisitazione del modulo di domanda inerente l’oscillazione di cui in oggetto.
A conclusione dei lavori, ai quali hanno partecipato – oltre alle Strutture interne interessate - anche le Organizzazioni rappresentative dei Datori di lavoro e dei Lavoratori, è stata elaborata una nuova versione del modulo che, mantenendo sostanzialmente inalterata la veste grafica delle precedenti versioni, prevede numerose novità sia in tema di “interventi particolarmente rilevanti”, di cui alla Sezione A del modulo, sia in tema di regolarità contributiva, sia nella tipologia degli interventi individuati nelle altre Sezioni del medesimo.
Pur rinviando, per informazioni di maggior dettaglio, a quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del modulo ( in particolare paragrafi 3.1 e 4 ), che sono state opportunamente aggiornate, si ritiene utile sintetizzare, di seguito, le più significative novità.
Le novità - Le più importanti novità riguardano gli “interventi particolarmente rilevanti”, previsti nella Sezione A del modulo di domanda nonché la possibilità di sanare eventuali irregolarità contributive rilevate in ambito istruttorio.- Per quanto concerne il primo punto, le modifiche rispondono soprattutto all’esigenza di superare le difficoltà gestionali evidenziate in fase di prima applicazione e prevedono l’introduzione di nuovi strumenti (questionari) finalizzati a consentire una corretta valutazione degli interventi, tanto al momento della compilazione della domanda da parte dell’Azienda quanto al momento della istruttoria da parte dell’Inail.
Gli strumenti in parola consistono in specifici questionari che dovranno essere compilati ed allegati alle domande che si riferiscono agli interventi di cui alle lettere a) (allegato 1) e b) (allegato 2) della sezione A del modulo.
Per quanto concerne il secondo punto sarà possibile usufruire del beneficio in parola, previa regolarizzazione, nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di riduzione, della posizione contributiva dell’azienda.
Istruzioni operative- Il nuovo Modulo di domanda e le nuove modalità di accesso trovano applicazione dall’anno 2007, in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell’anno 2006. Le Strutture in indirizzo, pertanto, dovranno adottare ogni iniziativa che, sul piano della comunicazione, consenta alle aziende, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro di venire a conoscenza delle innovazioni introdotte rappresentando alle medesime, peraltro, che la nuova modulistica sarà disponibile sul sito Internet www.inail.it e che è possibile produrre dette istanze anche on line.
Verifica dei presupposti per l’accoglimento delle domande- Al fine di garantire un corretto utilizzo dello strumento in parola, le Unità competenti alla definizione delle domande provvederanno, in sede di istruttoria, ad una rigorosa valutazione delle domande pervenute, finalizzata ad una puntuale verifica, sulla base di quanto dichiarato dall’azienda, dei presupposti per l’applicazione della riduzione.- Per quanto concerne la regolarità assicurativa e contributiva la verifica di codeste Unità Operative concernerà esclusivamente gli obblighi contributivi ed assicurativi nei confronti dell’INAIL, fermo rimanendo che, ove si venga a conoscenza di irregolarità contributive od assicurative nei confronti di altri Enti, anche a seguito dell’assentimento dello sconto, il medesimo dovrà essere revocato. Con riguardo alla regolarità contributiva, si fa peraltro presente che, qualora in sede di istruttoria della domanda emerga la irregolarità contributiva dell’azienda, quest’ultima potrà regolarizzare la propria posizione nel termine che le verrà assegnato e che non potrà mai eccedere i 120 giorni previsti per la conclusione del procedimento. In tali casi, in presenza di tutti gli altri presupposti, sarà possibile accogliere la domanda di riduzione.
Richiamata, peraltro, la facoltà dell’INAIL di procedere alla “verifica tecnica” di quanto dichiarato dal richiedente, le Unità competenti procederanno ad apposite verifiche “a campione”, finalizzate ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle aziende.
Le verifiche “a campione” saranno oggetto di specifica programmazione a livello regionale e locale e potranno riferirsi sia a specifiche casistiche definite preventivamente (ad esempio, aziende che abbiano usufruito negli anni precedenti della riduzione in questione ed abbiano registrato un peggioramento del fenomeno infortunistico), sia a singoli casi meritevoli di specifica valutazione.
In aggiunta a quanto sopra, si dispone infine che siano sottoposte a verifica tecnica tutte le domande di riduzione nelle quali sia evidenziata l’effettuazione di: a) interventi migliorativi particolarmente rilevanti, indicati nella Sezione A del Modulo di domanda; b) interventi migliorativi non rientranti tra quelli espressamente menzionati nel Modulo di domanda, descritti dall’azienda nei campi denominati “altro”.
Data la natura degli accertamenti da effettuare, si raccomanda che le verifiche tecniche siano effettuate avvalendosi del personale delle CONTARP locali.
Per quanto non espressamente modificato trovano applicazione le precedenti istruzioni impartite con circolare n. 9/2002 e con le note del 12 febbraio 2001, del 23 novembre 2004, del 22 novembre 2005 e seguenti.