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Articoli :: Cancellata la prima rata dell’Imu. In vigore il decreto che dà lo stop

10 Set 2013

Fiscale - Tributario

Abolito definitivamente il pagamento del tributo comunale che, in scadenza il 17 giugno scorso, era stato momentaneamente sospeso dal Dl n. 54 del 21 maggio.



Abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari, e alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali.
Sono le tipologie di immobili per i quali il decreto legge n. 102 – pubblicato sul Supplemento ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 di sabato 31 agosto – conferma l’esclusione dal pagamento della prima rata dell’Imu relativa al periodo d'imposta 2013. Il provvedimento fa seguito al Dl n. 54/2013 che, nel sospendere il primo appuntamento con l’Imu per l’anno 2013 in programma lunedì 17 giugno, conteneva una “clausola di salvaguardia”, secondo la quale, in caso di mancata “riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare” entro il 31 agosto 2013, si sarebbe applicata l’ordinaria disciplina. A tal fine, veniva fissato al 16 settembre il termine di versamento della prima rata sospesa.


Via l’Imu dai fabbricati destinati alla vendita

Oltre a ribadire la cancellazione della prima rata per gli immobili su indicati, il decreto modifica la disciplina Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. La disposizione originaria (articolo 13, comma 9-bis, Dl 201/2011) prevedeva che per tali immobili i Comuni potessero ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% fintanto che gli stessi conservavano quella destinazione e non erano locati (e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori); dal 2014, invece, saranno del tutto esenti fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. Inoltre, per gli stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013.

Trattamento di favore per le Forze armate

Il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia, residente per ragioni d’ufficio nel luogo dove presta servizio e non nell’immobile di proprietà, potrà beneficiare del trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale in riferimento all’unico immobile posseduto, se non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica. 


Cedolare secca più soft per i canoni concordati

Cala, già a partire dall’anno d’imposta 2013, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta, dai locatori che optano per l’applicazione del regime alternativo della cedolare secca, sugli affitti percepiti in dipendenza di contratti “a canone concordato”, cioè con corrispettivo regolato in base ad accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. La riduzione è di quattro punti percentuali, dal 19 al 15%.


Meno “sconti” fiscali dai premi assicurativi

Tra le misure di “segno opposto” (necessarie cioè a reperire risorse) contenute nel Dl n. 102/2013, va segnalata quella che interviene sulla detraibilità dei premi assicurativi (rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000. Il tetto massimo sul quale calcolare il beneficio Irpef del 19% scende da 1.291,14 a 630 euro già per l’anno 2013. Ulteriore riduzione a 230 euro a decorrere dal 2014.

r.fo.

Fonte: fiscooggi.it         

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