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Articoli :: I crediti IRPEF compensano l'IMU

07 Dic 2012

Fiscale - TributarioIl saldo di Lunedì 17 dicembre 2012 può essere compensato con il credito spettante al contribuente.

Il versamento dell'Imu può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente, per esempio, con il credito Irpef che scaturisce dal modello 730/2012 o dall'Unico 2012 persone fisiche, per i redditi del 2011. È infatti stabilito che per i versamenti delle imposte dovute, Imu compresa, da eseguire con il modello F24, i contribuenti possono usare in compensazione i crediti indicati nelle dichiarazioni annuali già presentate, se non chiesti a rimborso. Sono altresì compensabili i crediti previdenziali risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti spettanti al contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro.
Le imposte a credito a fine anno 2011 (indicate nella dichiarazione 2012) per Iva, redditi, Irap, o modello 770, possono essere usate in compensazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il credito è maturato, sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva in via autonoma, sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con il modello Unico.
Una novità delle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2012 per i redditi del 2011) ha infatti riguardato il quadro "I" Imu. Nel prospetto «risultato della liquidazione» del modello 730-3 si indica l'importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Nel modello 730 congiunto si indica un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte dei due coniugi. Nel caso di compilazione del quadro Imu, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere usati per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento della nuova imposta municipale che dal 2012 ha sostituito l'Ici. L'ultimo riquadro del modello 730-3, deve essere stato compilato solo nel caso in cui nel quadro "I" Imu è stato chiesto di usare il credito che risulta dal modello 730/2012 per il pagamento dell'Imu dovuta per il 2012. Nel caso di compilazione del quadro Imu, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere usati per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento della nuova imposta municipale. Allo stesso modo, dal 1° gennaio 2013, si potranno usare in compensazione i crediti derivanti dal periodo d'imposta 2012 (dichiarazioni 2013). Attenzione: dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Chi ha sbagliato l'acconto di giugno non subisce sanzioni.
Nei confronti dei contribuenti che, entro la scadenza del 18 giugno 2012, hanno pagato meno del dovuto (ma che non hanno omesso del tutto il versamento) scatta la norma di "salvaguardia" che esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi. Rimane fermo che, in occasione del saldo Imu per il 2012, in scadenza lunedì 17 dicembre 2012, si deve versare l'importo dovuto per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata versata entro il 18 giugno 2012.

Salvina Morina - ilsole24ore.it

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