Articoli :: sentenza n. 19539 della Corte di Cassazione
30 Nov 2011
La conservazione del modello Vr permette al contribuente di conservare il diritto al rimborso Iva, anche nel caso in cui abbia omesso la dichiarazione annuale.
Il Fisco emette una serie di avvisi di accertamento nei confronti di una società milanese, chiedendo la restituzione di imposte già rimborsate sulla scorta della sola presentazione dei modelli Vr, con omissione dell’annuale dichiarazione Iva e irrogando le relative sanzioni. La società impugna gli avvisi di accertamento affermando, in sua difesa, che le presentazione dei modelli di rimborso è un comportamento assimilabile alla presentazione della dichiarazione annuale. Infatti, secondo la previsione dell’articolo 38 bis del testo Iva, il modello, all’epoca, valeva come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati. La Ctp di Milano e poi quella regionale bocciano la domanda giudiziale di annullamento degli accertamenti avanzata dalla società, ma in Cassazione la situazione viene parzialmente ribaltata. I giudizi di Piazza Cavour accolgono, infatti, il ricorso della contribuente, limitatamente alla parte riguardante il rimborso erogato, e confermano la validità dell’accertamento, per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni relative all’omessa dichiarazione annuale. La mancata presentazione della dichiarazione Iva, infatti, non preclude la definizione sostanziale del rapporto tributario. (Ilaria Laudisa)
Fonte: Ilgazzettiere.it