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Articoli :: Pensione di reversibilità - sentenza della Corte di cassazione.

06 Lug 2011

Lavoro

Alla vedova non spetta l'intero importo percepito dal marito ma solo una quota pari al 60%



La Corte d’appello di Roma conferma la decisione del tribunale e rileva che la titolare della pensione di reversibilità ha il diritto, non all’intero importo della pensione diretta, ma solo a una quota pari al 60%. La pensione di reversibilità può essere integrata, al minimo, se la titolare possiede un anno di contribuzione in Italia. Siccome, nel caso di specie, così non è, il ricorso viene rigettato. Gli eredi della donna ricorrono allora in Cassazione, e l’Inps resiste con controricorso. I giudici di Piazza Cavour, respingendo il ricorso della donna, spiegano che “il titolare di una pensione di reversibilità – ancorché originata da una pensione diretta liquidata in regime internazionale con il cumulo di contributi versati in Italia e all’estero – non ha diritto a un trattamento complessivo corrispondente a quello erogato al sua dante causa ma soltanto a una quota di tale importo. Ragione per cui, nel caso che la pensione diretta benefici dell’integrazione al minimo, detta integrazione concorre soltanto a determinare la base della quota”. (Stella Ferres)

Fonte: ilgazzettiere.it

 

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