Articoli :: Corte di Giustizia UE
16 Apr 2011
Bocciata la normativa nazionale che vieta ai professionisti di fare pubblicità diretta dei propri servizi.Nel caso in oggetto il Ministero del bilancio francese vieta al dottore commercialista e all'esperto contabile di una società, qualsiasi presa di contatto con un terzo che non l'abbia richiesto, al fine di proporgli i propri servizi, come disposto dal codice francese di deontologia.Ma la Corte di Lussemburgo afferma che il démarchage, ovvero questa forma di presa di contatto, costituisce una forma di comunicazione di informazioni al fine della ricerca di nuovi clienti, pertanto può essere qualificato come marketing diretto. Proprio per questo motivo il démarchage rientra nella nozione di comunicazione commerciale, ex artt. 4, punto 12, e 24 della direttiva servizi, 2006/123.La Corte di giustizia europea sottolinea che la normativa nazionale non può vietare atti di promozione commerciale dei propri servizi, poiché ciò si pone in contrasto, come nel caso della Francia, con quanto stabilito dal diritto comunitario, che ha l'obiettivo di eliminare qualsiasi ostacolo alla libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri. Pertanto un simile divieto costituisce una restrizione incompatibile con la libera prestazione dei servizi transfrontalieri. (Ilaria Laudisa)
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