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Articoli :: Lo studio professionale non paga l’imposta di pubblicità.

17 Nov 2010

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Non è soggetta all’imposta sulla pubblicità la targa che identifica la sede dello studio........così sancisce la corte di cassazione con la sentenza n. 16722 del 16/07/2010



la V sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16722 del 16 luglio 2010, fa luce sull’assoggettamento all’imposta di pubblicità relativamente alle targhe indicanti lo studio del professionista.

La Suprema Corte nei motivi della decisione, interpretando la normativa italiana alla luce di quella comunitaria. traccia la disciplina applicabile alle targhe di studi professionali
In primis, in conformità ad un indirizzo interpretativo già espresso in passato con riferimento al previgente D.P.R. n. 639/1972, afferma che sono da considerare mezzi pubblicitari, e sono quindi assoggettate al tributo, le targhe e le insegne che rechino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi.

Precisa però, che se è pur vero che le targhe e le insegne sono in linea di principio assoggettate a tributo, il comma 1 bis dell’art. 17 del d. Lgs n. 507/1993  pone un paletto, stabilendo che l’imposta sulla pubblicità non è dovuta “……per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
La Cassazione fa notare a riguardo che la norma di esenzione in esame indica come esenti le “attività commerciali” e quelle di “produzione di beni o servizi” e sembra quindi riferibile, in senso letterale, alle attività esercitate dall’imprenditore. Tuttavia, deve considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. In tal senso, costituisce attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato. Si può quindi concludere che il libero professionista svolge un’attività economica e, pertanto, costituisce impresa ai sensi degli artt. 85, 86, e 90 del Trattato.
La Corte conclude affermando che il libero professionista non può essere soggetto ad un regime fiscale differenziato – e più gravoso – rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica (in regime concorrenziale).

Afferma inoltre che tale conclusione è conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame.

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della suddetta Corte, le norme concernenti agevolazioni e benefici tributari, pur essendo frutto di scelte discrezionali del legislatore, possono essere oggetto di interpretazione estensiva quando ciò sia imposto dalla ratio legis.

Per concludere si osserva che l’esclusione dall’ambito applicativo della norma de qua delle targhe degli studi professionali risulterebbe in contrasto con la finalità, perseguita dalla legge, che è quella di sottrarre ad imposizione le indicazioni aventi lo scopo prevalente di identificare il luogo di esercizio di un’attività economica, distinguendolo da quello delle attività economiche concorrenti.

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