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Articoli :: Il contante e l'antiriciclaggio

12 Apr 2008

Altrila limitazione dell’uso del contante, impone nuove importanti regole, infatti......

Il contante

         Un altro dei principi fondamentali che ha ispirato il D.Lgs. n. 231 del 2007 è quello della limitazione dell’uso del contante, finalizzato ovviamente al contrasto del riciclaggio del denaro sporco. Il denaro contante, infatti, è per antonomasia il mezzo di pagamento meno tracciabile e, quindi, anche il più sicuro per coloro i quali siano dediti al riciclaggio del denaro, nonché al suo reinvestimento in attività illecite.

         Il comma 1, dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 dispone che, a decorrere dal 30 aprile 2008, è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro.

         Per operazione frazionata si deve intendere un’operazione unitaria dal profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 5.000,00 euro, effettuata in momenti diversi (precedentemente detto limite era di 12.500 euro).

         Il trasferimento, tuttavia, può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A.

         Il divieto di utilizzare il contante per regolare operazioni commerciali e finanziarie o per compiere atti di acquisto, se non entro un determinato importo (5 mila euro) è teso, pertanto, a limitare il più possibile la circolazione del denaro contante.

         Tale divieto è esteso anche alle operazioni a titolo gratuito (es. donazioni, prestiti tra parenti) qualora queste non siano ricomprese entro i 5 mila euro.

         Il denaro contante, in sostanza, potrà essere speso come meglio si crede, ma sempre nei limiti suesposti, al di fuori dei quali vige l’assoluto divieto di pagamenti in contanti.

         Peraltro, si deve evidenziare come per i pagamenti oltre i 5 mila euro, non solo viga il divieto dell’utilizzo del contante, ma questi debbano essere effettuati, altresì, per mezzo di assegno non trasferibile, bonifici, quindi per mezzo di strumenti che risultino tracciabili.

         Le restrizioni imposte dalla normativa antiriciclaggio sono, indubbiamente, finalizzate a far si che transazioni economiche di un certo rilievo siano condotte per il mezzo di intermediari finanziari, di modo che negli archivi da questi tenuti rimanga traccia dell’operazione economica intercorsa, diversamente da quanto avverrebbe utilizzando denaro contante o titoli al portatore.

In sostanza, ogni cittadino è libero di depositare e di prelevare presso le banche e le Poste, nonché presso gli istituti di moneta elettronica, qualsiasi somma di denaro contante, senza correre il rischio di incorrere in alcuna sanzione amministrativa.

         Le restrizioni suesposte hanno efficacia soltanto una volta che il denaro prelevato sia impiegato all’esterno delle banche nell’effettuazione di operazioni commerciali, finanziarie o di pagamenti con altri privati, sempre che sia superata la soglia di 5 mila euro.

         Una particolare limitazione alla circolazione del contante è stata, altresì, prevista per ciò che attiene i pagamenti ai professionisti.

         L’art. 35, commi 12 e 12 bis del D.L. n. 223/06, in vigore dal 12 agosto 2006, impone ai professionisti (6) di incassare i compensi soltanto per mezzo di strumenti finanziari tracciabili e non in contanti: assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico.

         Tale disciplina prevede alcune deroghe che in generale si possono classificare come:

  • relative ai pagamenti di importo limitato;
  • relative categorie particolari di clienti.

         Le soglie determinate al di sotto delle quali è possibile effettuare pagamenti in contante andranno via via diminuendo secondo una tempistica prevista dalla legge stessa.    Infatti, il comma 12 bis dell’art. 35 della Visco – Bersani (così come modificato dalla Legge Finanziaria 2007) esonera dalla disciplina dei pagamenti monitorabili, i compensi per somme unitarie al di sotto delle seguenti soglie:

·        dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è di mille euro;

·        dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite sarà di 500 euro;

·        dal 1° luglio 2009 il limite sarà definitivamente di 100 euro.

          Poiché l’obbligo di pagare il professionista in contanti comporta pur sempre dei costi, quale appunto l’apertura di un conto corrente, il decreto ministeriale 3 ottobre 2007 ha previsto alcuni soggetti esclusi:

  • le persone fisiche il cui reddito complessivo non è superiore all’importo dell’assegno sociale previsto dall’art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995;
  • le persone fisiche non residenti, come stabilito dall’art. 2 del T.U.  delle imposte sui redditi;
  • i diversamente abili che presentano minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale per cui si soffre di uno svantaggio sociale o di emarginazione.

Tabella riassuntiva delle novità sull’antiriciclaggio

In sintesi, le novità che il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto sono le seguenti:

b)      dal 30 aprile 2008 sarà vietato il trasferimento di denaro in contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuata a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 €. Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

c)       dal 30 aprile 2008 i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., muniti di clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Ogni modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ossia, per ogni assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera  è dovuta dal richiedente , a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 €;

d)      dal 30 aprile 2008 ogni girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 € devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

e)      il limite oltrepassato il quale scatta l’obbligo di identificazione della clientela è stato innalzato da 12.500 € a 15.000 €;

f)        il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore  o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato da 12.500 € a 5.000 € (anche nel caso di operazioni frazionate). Ciò significa che dal 30 aprile, qualora il pagamento sia pari o superiore complessivamente a 5 mila euro, non può essere regolato in contanti o titoli al portatore per più di una singola rata pari o superiore a tale limite;

g)      è stato soppresso l’UIC (Ufficio Italiano Cambi), dando vita al suo posto all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria);

h)      non tutti gli adempimenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono sottoposti agli obblighi di individuazione e registrazione;

i)         è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che può variare da 50.000 a 500.000 €, nel caso di omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico (AUI);

j)        le segnalazioni di operazione sospette devono essere inviate direttamente all’UIF o, in alternativa, agli Ordini Professionali, i quali a loro volta provvederanno a trasmetterle all’UIF;

k)       il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone che i dati e le informazioni registrate ai fini della tenuta dell’Archivio Unico Informatico possano essere utilizzati, altresì, ai fini fiscali.

 Conclusioni: la normativa antiriciclaggio e il controllo fiscale

         Come più volte ribadito nella trattazione in oggetto, la normativa antiriciclaggio è mirata alla prevenzione e alla repressione del fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché del finanziamento del terrorismo.

         Prevenzione nel senso di forte limitazione della circolazione del denaro contante e dei titoli di credito emessi in forma libera, nonché di previsione di oneri, in capo ai professionisti, quali gli adempimenti di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospetta. Repressione, invece, attuata per mezzo della previsione di sanzioni amministrative e penali in caso di violazione degli obblighi suesposti.

         La disciplina sull’antiriciclaggio, congegnata primariamente come uno strumento teso ad impedire il reimpiego del denaro proveniente da attività criminose, a seguito delle modifiche intervenute con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 , diviene altresì un interessante strumento di controllo fiscale, soprattutto per mezzo del contenimento dell’utilizzo del contante e di pagamenti non tracciabili, opponendo così un freno legale al ricorso dei pagamenti effettuati in nero.

         Si deve ammettere che almeno in via teorica, le restrizioni relative alla circolazione del contante e dei titoli di credito emessi in forma libera costituiscono un valido tentativo di lotta all’evasione, da affiancare alla tradizionali indagini finanziarie e bancarie.

         Ed infatti, se da un’ottica di mera prevenzione del fenomeno del riciclaggio gli obblighi e le restrizioni suesposte sono tesi ad impedire la circolazione del denaro sporco, nonchè il suo reinvestimento in attività criminose, sul piano del controllo fiscale, tali oneri avrebbero l’ulteriore effetto di impedire che il denaro, ancorché proveniente da fonte lecita, venga impiegato per eseguire prestazioni in nero con modalità di pagamento non tracciabili.

         Peraltro, il D. Lgs. n. 231 del 2007, prevede che i soggetti titolati ad utilizzare le comunicazioni in materia di deleghe ed extra conto, possano chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi ed il codice fiscale di coloro ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali emessi in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari i vaglia postali in forma libera, nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Tale documentazione, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., sembrerebbe costituire prova documentale. 

         Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati relativi agli assegni liberi, queste non avverranno periodicamente, bensì solo a richiesta degli organi titolati a riceverle. Tale soluzione potrebbe così scongiurare l’eventualità di un inutile ed inefficiente   sovraffollamento dell’ Archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari presso l’Anagrafe tributaria, optando per una comunicazione di dati presumibilmente mirata.

 11 Aprile 2008

 

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