Articoli :: Nuovo credito d’imposta per l’occupazione al Sud
07 Apr 2008
La legge n. 244/2007 (art. 1, commi 539 e ss.) ha ripristinato, per le regioni del Sud, il credito di imposta per le nuove assunzioni, scaduto lo scorso 31 dicembre 2006.
Nuovo credito d’imposta per l’occupazione al SudLa legge n. 244/2007 (art. 1, commi 539 e ss.) ha ripristinato, per le regioni del Sud, il credito di imposta per le nuove assunzioni, scaduto lo scorso 31 dicembre 2006.
Ambito territoriale: Aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Misura dell’incentivo:Credito d’imposta di € 333,00 mensili per ciascun lavoratore assunto, elevati a € 416,00 per le donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all’art. 2, lett. f), reg.to (Ce) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.Per i lavoratori part time il beneficio spetta in misura proporzionale alle ore lavorate rispetto a quelle del Ccnl.
A chi si rivolge: Ai «datori di lavoro» che nel solo 2008, incrementano il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
L’incremento occupazionale va verificato mensilmente mettendo a confronto il numero dei lavoratori presenti alla fine di ogni mese del periodo agevolato, con la media dei lavoratori occupati nel periodo d’imposta 1/1/2007 - 31/12/2007 a contratto a tempo indeterminato.
L’incremento occupazionale va calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.
Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1/1/2008, ogni dipendente assunto costituisce incremento di occupazione.
Efficacia temporale: Fino al 2010.
Modalità di utilizzo: Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il Mod. F24.
Tipologia di assunzioni incentivate:
I lavoratori devono essere:- di prima occupazione;- disoccupati;- in procinto di perdere il posto di lavoro;- portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;- lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’art. 2, lett. f), punto XI), del reg.to (Ce) n. 2204/2002 della Commissione.
I soci lavoratori di società cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Il credito è comunque concesso nel rispetto delle condizioni e limiti di cui al regolamento comunitario n. 2204/2002.
Condizioni: - Rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;- rispetto dei Ccnl per tutti i dipendenti, anche non destinatari dell’agevolazione;- il datore di lavoro non deve aver ridotto l’organico nel periodo 1/11/2007 - 31/12/2007, con eccezione del collocamento a riposo;- nel caso di impresa subentrante a un’altra nella gestione di un servizio, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
Decadenza:Il datore di lavoro decade dal beneficio se:- non ha fatto occupazione aggiuntiva complessiva, con verifica a fine anno rispetto alla media degli occupati nel periodo 1/1/2007 - 31/12/2007, compresi i lavoratori a termine e con contratto a contenuto formativo;- i nuovi posti di lavoro creati non sono conservati per almeno tre anni (due anni nelle piccole e medie imprese);- siano accertate definitivamente violazioni non formali in materia fiscale e contributiva e per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a E 5.000, ovvero violazioni alla normativa in materia di sicurezza ovvero siano emanati provvedimenti definitivi di condotta antisindacale. Il recupero delle somme avviene dalla data di accertamento definitivo della violazione.
Natura del beneficio: Ai fini fiscali non concorre alla formazione della base imponibile Irap e al reddito complessivo ai fini Irpef.
Verifica mensileIl numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rilevati alla fine di ciascun mese deve essere superiore alla media dei dipendenti a tempo indeterminato relativi al periodo 1º gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.
Verifica annualeIl numero medio complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato (compresi i contratti a contenuto formativo) occupati nel periodo agevolato, deve essere superiore alla media dell’anno storico 2007, calcolata anch’essa tenendo conto di tutte le tipologie di assunzioni presenti.
La verifica annuale serve per confermare anche per l’anno successivo il mantenimento del beneficio. Se, infatti, dal confronto delle medie dovesse risultare un mancato incremento rispetto alla media storica, non si potrebbe più usufruire del credito per il futuro (non si da luogo, pertanto, ad alcuna restituzione).
Il Ministero a proposito delle medie ha fornito le seguenti indicazioni:
- non c’è un obbligo di istituire un metodo particolare per il loro calcolo, l’importante che una volta sceltone uno lo stesso venga adottato per tutto il periodo agevolato;
- il criterio più comune è quello di sommare i dipendenti presenti e poi dividere per 12;
- il risultato delle medie secondo il Ministero (e tale affermazione contrasta con i criteri di calcolo delle medie previsto dalle direttive comunitarie in materia di incentivi all’occupazione), non va arrotondato, ne in eccesso ne in difetto.
Ciò comporta che dal confronto dei due dati (numero dipendenti presenti alla fine di ogni mese e media storica) possono risultare numeri decimali che influenzeranno la misura del credito stesso, es: media 7,08 dipendenti n. 8, differenza 0,92 3 333,00 = misura del credito mensile E. 306,36;
- i lavoratori part-time devono essere conteggiati nella media, non come unità intere, ma in proporzione all’orario svolto;
- i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro non vanno conteggiati nel calcolo delle varie medie, in quanto vengono computati i lavoratori sostituiti;
- l’assunzione effettuata alla fine del mese, se realizza le condizioni, da diritto alla misura intera del credito, infatti, quest’ultimo non deve essere rapportato ai giorni di presenza mensile.