Articoli :: il "forfettone" trascina la trasparenza dei compensi
16 Feb 2008
obbligatorio riscuotere i compensi mediante assegni non trasferibili, bonifici o mediante sistemi elettronici, limitato il pagamento contanti SINTESI del FORFETTONE
sulla fattura si dovrà indicare la dicitura“operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”
Accedono per legge tutti coloro che:
- realizzano incassi inferiori a € 30.000,00- non occupano dipendenti e/o collaboratori - nel triennio precedente non abbiano acquistato B.S. superiori a complessivi € 15.000,00- che non siano soci in società di persone, o associati - che non abbiano effettuato acquisti comunitari e/o con la Repubblica di San Marino
chi non desidera accedere per legge deve effettuare l’opzione per il regime ordinario
Escono dal regime:
- coloro ai quali viene meno il rispetto di uno dei predetti limiti o che superano i 30.000,00 euro di incassi- coloro che effettuano acquisto di B.S. che sommati ai due anni precedenti superano il limite di € 15.000,00In tal caso il cambio di regime avviene immediatamente se si supera il 50% di 30.000,00 (cioè i 45.000,00) o dall’anno successivo se si rimane tra i 30.000,00 euro ed i 45.000,00 euro
Il reddito si determina “per cassa”, ossia, detraendo dagli incassi percepiti le spese sostenute. Su tale differenza si applica l’imposta sostitutiva del 20%.
Diventa pertanto obbligatorio avere una contabilità atta allo scopo e conseguentemente avere un c/c bancario o postale (obbligatorio per i professionisti) dove far transitare “incassi e spese” per dimostrare la veridicità dei redditi dichiarati..
E’ altresì obbligatorio riscuotere i compensi mediante assegni non trasferibili, bonifici o mediante sistemi elettronici. I contanti sono consentiti nel limite:
- € 1.000,00 (fino al 30/06/08),
- € 500,00 (dal 01/07/2008 al 30/06/2009),
- € 100,00 dal 01/07/2009
Vantaggi
- non si è soggetti agli studi di settore- esenzione da IRAP- esonero degli adempimenti I.V.A. niente versamenti e dichiarazioni (resta l’obbligo di emettere fattura ma senza addebito d’imposta)
- non si ha l’obbligo dell’invio elenchi e fornitori- si può detrarre la Ritenuta d’Acconto subita
Svantaggi
- non si possono applicare detrazioni o deduzioni d’imposta
- non si può detrarre l’IVA sugli acquisti, spese e beni strumentali ed assumono la qualità di debitori d’imposta nei confronti dell’erario quando si effettuano acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc.
- si deve versare l’IVA in rettifica sulle rimanenze e sui beni strumentali posseduti al 31/12/2007. La rittifica si applica:
a) ai beni strumentali se non siano ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione (quindi acquistati al 31/12/2003)
b) alle rimanenze finali con l’aliquota IVA degli ultimi acquisti