Con la circolare n. 14 del 15 gennaio 2007 l'Inps chiarisce che il limite di spesa previsto su base annua dall'art. 42, comma 5, del Dlgs n. 151/01 rappresenta un limite complessivo da ripartire tra l'indennità economica e l'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.
L'indennità in parola può riconoscersi per la durata massima complessiva, nell'arco della vita lavorativa, di due anni per ogni persona handicappata.
Inoltre, i congedi straordinari sono indennizzati dall'Istituto nella misura dell'ultima retribuzione percepita, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, di altre mensilità aggiuntive, di gratifiche, ecc.., a patto che l'ultima retribuzione rapportata ad un anno sia inferiore al limite per il 2001 di 36.151,98 €.
Il Sole 24 Ore - 16 gennaio 2007, pag. 28 - Tetto complessivo per gli aiuti ai disabili - G. Ro.