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Articoli :: Parasubordinati: le nuove aliquote contributive

23 Gen 2007

LavoroCon la legge Finanziaria 2007 sono state disposte le nuove aliquote [...] per i soggetti iscritti alla Gestione separata ...

Inps - Comunicato stampa del 12/01/2007
Parasubordinati: le nuove aliquote contributive

Con la legge Finanziaria 2007 sono state disposte le seguenti nuove aliquote contributive, vigenti dal 1° gennaio 2007, per i soggetti iscritti alla Gestione separata: 23,50% per i soggetti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie; 16% per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione, ovvero i lavoratori pensionati e quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L'Istituto chiarisce che anche per gli associati in partecipazione si applicano le aliquote del 23% e del 16% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata.

Inoltre, i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2007 e che si riferiscono a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006 devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2006,

Infine, sempre dal 1° gennaio 2007 l'aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche è allineata alle aliquote contributive; di conseguenza per i soggetti non iscritti ad altra gestione l'aliquota di computo è stabilita nella misura del 23%, e per i rimanenti iscritti, compresi gli associati in partecipazione titolari di pensione o iscritti ad altra gestione pensionistica, l'aliquota di computo è stabilita nella misura del 16%.

______


Oggetto: Parasubordinati: le nuove aliquote contributive

                                                                    Parasubordinati

Le nuove aliquote contributive

La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito le nuove aliquote contributive, in vigore dal 1° gennaio 2007, per gli iscritti alla Gestione separata.

Sono previste due aliquote:

la prima, pari al 23,50% (23% più 0,50% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti coloro che non  risultino

assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie;

la seconda, pari al 16%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione, vale a dire sia i lavoratori pensionati sia quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Si ritengono di conseguenza superate le precedenti norme che prevedevano l’equiparazione dell’aliquota a quella prevista per i commercianti, per i  soggetti non iscritti ad altre gestioni, e la distinzione delle aliquote tra i lavoratori titolari di pensione e quelli già assicurati.

Per gli associati in partecipazione, in assenza di un esplicito richiamo del legislatore, saranno applicate le aliquote del 23% e del 16% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata.

La ripartizione dell’onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo (1/3) per il collaboratore e due terzi (2/3) per il committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell’associante e il 45% a carico dell’associato.

I compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2007, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006, devono essere assoggettati alle aliquote contributive in vigore nel 2006.

Dal 1° gennaio 2007, inoltre, l’aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche è allineata alle aliquote contributive. Pertanto, per i soggetti non iscritti ad altra gestione l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 23%, mentre per i rimanenti iscritti, compresi gli associati in partecipazione già titolari di pensione o iscritti ad altra gestione pensionistica, l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 16%.

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