L'Inail, con nota dell'11 gennaio 2007, ricorda che la Finanziaria 2007 ha rafforzato la tutela per il danno biologico di origine lavorativa: in relazione agli infortuni verificatisi e alle malattie denunciate dal 2° gennaio, infatti, i lavoratori avranno titolo a nuove prestazioni. In particolare, - spiega l'Inail - i nuovi istituti giuridici riguardano il riconoscimento:
- di grande invalido del lavoro e dei relativi benefici onorifici ed economici (art, 178 del Dpr 1124/65) per le ipotesi di danno biologico di grado pari o superiore al 60%;
- della rendita di passaggio per assicurati affetti da silicosi o asbestosi (art. 150, comma 1, Dpr 1124/65) per le ipotesi di danno biologico di grado non superiore al 60%;
- del riscatto in capitale della rendita nel settore agricolo (art. 220 del Dpr 1124/65) per le ipotesi di danno biologico di grado non inferiore al 35%;
- dell'assegno per assistenza personale continuativa (Apc, artt. 76, comma 1 e 218, comma 1 del Dpr 1124/65); l'Inail precisa che il legislatore non ha provveduto alla riparametrazione della soglia di invalidità prevista dal Dpr 1124 (perdita del 100% dell'attitudine al lavoro) ma ha fatto esclusivo riferimento all'elenco di menomazioni previste dalla Tabella allegato n. 3 del T.u. Inail (art. 13 Dlgs 38/00);
- dello speciale assegno continuativo mensile ai superstiti (art. 11, comma 3 della legge 251/82) per le ipotesi di danno biologico di grado non inferiore al 48%;
- dell'assegno di incollocabilità (art. 10, comma 3 della legge 248/76) per le ipotesi di danno biologico di grado superiore al 20%.
Italia Oggi - 13 gennaio 2007, pag. 45 - Infortuni più tutelati - Daniele Cirioli