Alcune novità fiscali contenute nel maxi-emendamento approvato dalla Camera il 19/11/2006 "finanziaria 2007"

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Inviato da Omnia 25 Nov 2006 - 19:17

Tra gli emendamenti approvati Il 19/11/2006 dalla Camera dei Deputati contenuti nel disegno di Legge Finanziaria 2007, ora passato al Senato, si evidenzia che......



Tra gli emendamenti approvati Il 19/11/2006 dalla Camera dei Deputati contenuti nel disegno di Legge Finanziaria 2007, ora passato al Senato, si evidenzia che:

- passa da 1,29 euro a 1,50 euro per Kw di potenza l’aumento del bollo per le auto con più di 100 Kw;- viene definitivamente cancellata la polizza casa obbligatoria sui danni causati da eventi calamitosi; - viene esteso l’ambito di applicazione della tassa di scopo anche all’edilizia scolastica e alle opere necessarie alle attività culturali. I Comuni possono, inoltre, prevedere esenzioni, riduzioni e detrazioni dalla stessa per i redditi inferiori a 20.000 euro; - viene eliminato l’obbligo di dichiarare la rendita presunta dei fabbricati non ancora censiti.

Credito d’imposta per le aree del sudAlle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal 2007 al 31.12.2013, è attribuito un credito d'imposta, che é riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il citato periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Sono considerati agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle suddette aree territoriali; b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
Il credito d'imposta spetta sulla quota del costo complessivo dei citati beni che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva,.

Non si tiene, invece, conto degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

L'agevolazione non tocca ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta viene rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei suddetti beni.

Inoltre, se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta viene rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria tali norme antielusive valgono anche se non viene esercitato il riscatto.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, verranno adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione. Tali verifiche vanno effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta.l'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Credito d’imposta su costi per attività di ricercaDal 2007 al 31.12.2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia. La misura del 10% è elevata al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Novità per la determinazione del reddito professionale e deduzione ammortamenti immobili dei professionistiPer i beni strumentali (tra cui gli immobili) per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. La deduzione dei canoni di leasing di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili.

Per i mezzi di trasporto a deduzione limitata, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito al mezzo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano.

Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del DPR n. 600/1973; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodo d'imposta successivi";

Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita o, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".

Infine, le nuove disposizioni introdotte in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo. Tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

Aumenta la deduzione per il costo dei cellulari per le imprese e  professionistiLe quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono deducibili nella misura dell'80%. Tale percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Inoltre, in merito ai professionisti, viene sostituito il comma 3-bis dell'articolo 54 del TUIR nel seguente modo:
- Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono deducibili nella misura dell'80%. - Le novità si applicano a decorrere dal 2007.

Detrazione per l’acquisto di un personal computer nuovo
Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

Detrazione IVA su somministrazione alimenti e bevande durante i convegni.Diventa detraibile l’IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

Deduzione dal reddito di impresa per TFR destinato a forme pensionistiche complementari 
Nell’articolo 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modifiche: Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4% dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.
    Inoltre,  il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Aumenti aliquote INPS gestione artigiani/commercianti e gestione separata professionisti.1) Con effetto dal 1º gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono stabilite in misura pari al 19,5%. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20%. 2) Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3%, per la quota a carico del lavoratore. Le aliquote non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33%. 3) Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23%.

Per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16%.
Infine, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.



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