Studi di settore e Unico 2013. Versamenti prorogati all’8 luglio

Articoli / Fiscale - Tributario
Inviato da mario 15 Giu 2013 - 12:46

Rinviato anche quest’anno, l’appuntamento in cassa. Maggiorazione dello 0,40% per chi sceglie di pagare tra il 9 luglio e il 20 agosto.



Aggiornata l’agenda fiscale per tutti i contribuenti, persone fisiche e non, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ogni studio, dal relativo decreto di approvazione.
 
Il fisco aspetta ancora 
Un Dpcm [1]di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comunicato [2] Mef del 13 giugno) rinvia, infatti, all’8 luglio il termine per versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. Bypassata, quindi, anche nel 2013, la scadenza ordinaria del 16 giugno che quest’anno, cadendo di domenica, era slittata automaticamente al 17 giugno.

Nuovo appuntamento a largo raggio  In particolare, possono beneficiare del nuovo termine, oltre ai contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore, anche quelli che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza (articoli 5, 115 e 116 del Tuir) e coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi” - articolo 27 del Dl n. 98/2011).

C’è tempo fino all’8 luglio  I contribuenti destinatari della proroga possono, dunque, effettuare entro l’8 luglio, senza alcuna maggiorazione, tutti i versamenti che, discendendo da Unico, erano in programma per il 17 giugno. Quindi, non solo le imposte sui redditi (Irpef e Ires), ma anche, ad esempio, l’imposta sostituiva sui canoni abitativi (“cedolare secca”) e le nuove Ivie e Ivafe, dovute, rispettivamente, sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Fino al 20 agosto, con maggiorazione  Chi decide di effettuare il pagamento tra il 9 luglio e il 20 agosto 2013, usufruendo quindi anche della “pausa” estiva prevista per i versamenti con scadenza compresa tra l’1 e il 20 agosto, dovrà aggiungere agli importi dovuti lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 12, comma 5, Dlgs 241/1997).

Fonte: r.fo. (fiscooggi.it)



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  [1] http://www.finanze.it/export/download/novita2013/dpcm_versamenti_SS_firmato_non_ancora_registrato.pdf
  [2] http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0094.html