Minimi, uscita dal regime dal 1° Gennaio 2012

Articoli / Fiscale - Tributario
Inviato da mario 11 Nov 2011 - 10:47

I 500 mila presunti contribuenti minimi che dal 1° gennaio 2012 usciranno dal regime dei minimi potranno trovare qualche consolazione sul fronte Iva.

I 500 mila presunti contribuenti minimi che dal 1° gennaio 2012 usciranno dal regime e accederanno alternativamente a quello super-semplifcato o alla contabilità semplificata potranno trovare qualche consolazione sul fronte Iva. In particolare, scatta il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti ma è anche possibile recuperare l'imposta assolta sui beni compresi quelli strumentali e servizi acquistati in vigenza del regime dei minimi allorquando l'Iva non fu detratta. Dal 1° gennaio 2012 fuoriescono dal regime coloro che hanno iniziato l'attività prima del 31 dicembre 2007 oppure, se l'hanno iniziata dopo, non rispettano i requisiti di accesso (articolo 27, comma 2 del Dl 98/11) o infine hanno superato i limiti dimensionali previsti dalla legge 244/07 nel corso del 2011. In materia di Iva questi contribuenti dovranno emettere regolare fattura rispettando tutti i requisiti richiesti dall'articolo 21 del Dpr 633/72, applicando l'imposta (con aliquota del 4, 10 o 21%) abbandonando quindi la semplice ricevuta con marca da bollo. L'ex minimo che non entra nel regime super-semplificato dovrà poi istituire i registri Iva e provvedere all'annotazione delle fatture entro i termini di cui agli articoli 23, 24 e 25 del Dpr 633/72, integrando le registrazioni con le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Se invece abbraccia il regime super-semplifcato potrà non tenere la contabilità, ma applicherà l'Iva nei modi ordinari versandola annualmente. La rettifica dell'Iva si rende obbligatoria ogni qualvolta intervengono mutamenti nel regime di detrazione, delle operazioni attive o dell'attività esercitata, fattispecie che si realizza per il contribuente minimo che perde il regime di inapplicabilità dell'imposta. L'articolo 19bis 2 del Dpr 633/72 precisa che la rettifica va operata sui beni ammortizzabili se non sono ancora trascorsi cinque anni dall'acquisizione, sui servizi e sui beni non ancora utilizzati alla data del 1° gennaio 2012. Nel caso di uscita dai minimi la rettifica è a favore e quindi l'Iva risultante è a credito. In questo caso l'ex minimo deve calcolare la rettifica con il seguente metodo: 1) si prendono i beni ammortizzabili acquistati dal 1° gennaio 2008-31 dicembre 2011 e si considera l'Iva portata a costo; 2) si calcolano i quinti d'imposta che mancano al compimento del quinquennio; ad esempio, per un computer acquistato il 1° settembre 2008 con un'imposta di mille euro, i quinti mancanti sono uno e, di conseguenza, l'Iva a credito è pari a 200 euro (mille diviso 5). L'Iva relativa ai beni in giacenza non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il loro materiale impiego. In questo caso occorre fare riferimento alle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2012. Un altro aspetto riguarda l'eventuale compensazione del credito Iva maturato per effetto della rettifica a favore, con il debito Iva risultante al medesimo titolo al momento dell'ingresso nei minimi al 1° gennaio 2008 o successivamente. Il comma 101 del l'articolo 1 della legge 244/2007 prevedeva la possibilità di versare la rettifica Iva in cinque quote annuali senza interessi. In questo caso, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita, al netto della nuova rettifica a favore.Quindi chi esce dal 2012 potrà compensare con la rettifica Iva a favore le rate ancora dovute per l'ingresso a suo tempo nel regime. Diversamente la detrazione corrispondente alla rettifica a favore potrà essere fatta valere con il versamento del saldo Iva 2012, ovvero al momento in cui gli ex minimi che abbracciano il super-semplificato verseranno per la prima volta l'Iva dovuta. (Gian Paolo Tosoni [1])

Fonte: ilsole24ore.com



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