Bonus 36% per le ristrutturazioni: ecco i documenti da conservare

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Inviato da mario 09 Nov 2011 - 12:54

Dopo l’abolizione della comunicazione preventiva di inizio lavori, elencati gli atti che i contribuenti devono tenere a disposizione ed eventualmente mostrare al fisco.



Le abilitazioni amministrative, la domanda di accatastamento per immobili non censiti, la ricevuta di pagamento dell’Ici. Sono alcuni dei documenti elencati nel provvedimento [1]del direttore dell’Agenzia del 2 novembre, per i quali è previsto l’obbligo di conservazione ed esibizione in caso di controllo sulle detrazioni del 36% per le spese di ristrutturazione. Dopo le norme che hanno abolito gli obblighi di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e di indicare separatamente nella fattura il costo della manodopera (Dl 70/2011), semplificando, quindi, notevolmente gli adempimenti per i contribuenti che intendono avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute), il provvedimento di oggi fornisce, invece, l’elenco della documentazione che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire agli uffici fiscali.

Ecco la lista dei documenti:
·       abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), se previste (in  alternativa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la data di inizio lavori e attestante che si tratta di interventi agevolabili anche se non è richiesto un’abilitazione specifica);

·      
domanda di accatastamento per gli immobili non censiti;
·      
ricevuta dell’Ici, se dovuta;

·      
delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese in base ai millesimi, in caso di lavori concernenti parti comuni di edifici;
·      
dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
·      
comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri;

·      
fatture e ricevute delle spese sostenute;

·      
ricevute dei bonifici di pagamento.

Come accennato, il provvedimento recepisce la disposizione normativa che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti, prevedendo che si devono “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate” (articolo 1, comma 1, lettera a, del decreto interministeriale 41/1998, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera q), del Dl 70/2011). (Patrizia De Juliis)

Fonte: fiscooggi.it

 



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