Superbollo. Circolare 49/E dell’8 Novembre 2011 - Chiarimenti

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Inviato da mario 09 Nov 2011 - 12:46

Chi ha venduto il veicolo prima del 6 luglio non ha nulla da aggiungere a quanto già pagato. Maggiorazione a prezzo pieno anche se la tassa automobilistica gode di riduzioni.



I proprietari degli autoveicoli esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche non sono interessati dal versamento dell’addizionale erariale introdotta dalla manovra di stabilità finanziaria approvata a luglio (articolo 23, comma 21, Dl 98/2011), anche se le loro vetture hanno una potenza superiore a 225 chilowatt. E’ una delle precisazioni della circolare 49/E [1] dell’8 novembre, che chiarisce, oltre alle ipotesi di esenzioni, modalità e termini di pagamento del tributo “aggiuntivo” previsto per i veicoli “superpotenti”, da versare, per il 2011, entro il prossimo 10 novembre.Il superbollo interessa coloro che, dal 6 luglio (data di entrata in vigore del Dl 98/2011), sono “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt”. Chi si trova in queste condizioni deve versare all’Erario, per il 2011, entro giovedì 10 novembre, 10 euro in più per ogni chilowatt che va oltre il limite indicato.
Prova della proprietà è l’iscrizione al Pra, mentre chi ha ceduto il veicolo prima del 6 luglio non deve nessuna maggiorazione alla tassa già corrisposta.
Viceversa, se il passaggio di proprietà è avvenuto dopo il 6 luglio, l’addizionale, per quest’anno, è integralmente a carico del venditore e non riguarda l’acquirente.
Per quanto riguarda le immatricolazioni avvenute tra il 7 luglio e il 31 dicembre, l’addizionale 2011 deve essere pagata, per intero, entro la fine del mese di gennaio del prossimo anno. Il versamento va effettuato con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo 3364 (risoluzione 101/2011) e senza operare compensazioni. Per i prossimi anni (a partire, quindi, dal 2012) l’addizionale andrà di pari passo con i termini previsti per il pagamento del bollo.

Esenzioni e casi particolariPerché sia dovuta l’addizionale, deve esserci una tassa da integrare, chiarisce la circolare odierna, e, quindi, chi è esentato dal bollo non ha nessun tributo aggiuntivo da versare. L’extra non riguarda, di conseguenza, le categorie di autoveicoli dispensate a monte dal tributo, come le vetture storiche o i veicoli dei corpi armati dello Stato. Nel periodo di “sosta” presso l’autosalone, inoltre, quando l’auto è in attesa di essere rivenduta, l’addizionale è sospesa come lo è, ordinariamente, la tassa. Niente riduzione, infine, per i bolli “scontati”, come quelli, dei taxi: in questi casi, l’addizionale è intera e va calcolata su ogni chilowatt in più. (Anna Maria Badiali)

Fonte: fiscooggi.it  



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