Sentenza 09/01/2011 Ctp di Reggio Emilia

Articoli / Fiscale - Tributario
Inviato da mario 25 Mar 2011 - 19:57

La scheda carburante che non riporta il numero dei chilometri percorsi a fine mese comporta l'indeducibilità dei costi relativi e non soltanto l'applicazione di una sanzione formale.



Se la scheda carburante non riporta il numero dei chilometri percorsi a fine mese comporta l’indeducibilità dei relativi costi e non soltanto l’applicazione di una sanzione formale. La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 9/01/11, ha avvalorato l’intervento dell’ufficio finanziario. Nel caso specifico, la Direzione provinciale reggiana delle Entrate, in fase di accertamento riprendeva a tassazione nei confronti di una srl, i costi indicati in schede carburanti che però non indicavano i chilometri percorsi. Per questa ragione partiva la rettifica Ires, Irap e Iva, impugnata dall’impresa in contenzioso. La ricorrente in sede di giudizio considerava che l’assenza di annotazione dei chilometri effettuati sulle schede carburanti non sarebbe dovuta essere punita con il disconoscimento della deducibilità dei relativi oneri, ma semplicemente con l’applicazione di semplici sanzioni. Queste tesi però non era condivisa dai giudici di primo grado della Ctp Reggio Emilia che rilevavano una violazione della condotta prevista dall’articolo 4 dpr n. 444/1997, secondo cui tutti gli ammontari complessivi delle operazioni annotate su ogni scheda mensile o trimestrale, devono essere registrati in contabilità entro i termini di legge.  

Infatti, prima della registrazione l’intestatario del mezzo di trasporto che viene utilizzato per l’attività dell’impresa, deve segnalare il numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo. In una precedente sentenza (n. 26539/2008) la Cassazione affermava che la possibilità di detrarre l’imposta per l’acquisto dei carburanti “è subordinata al fatto che le cosiddette schede carburanti siano complete in ogni parte e debitamente sottoscritte (…) “ (Asia Murgino)

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