Rottamazione delle licenze commerciali

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Inviato da mario 28 Feb 2011 - 21:16

Incentivo valido fino al 31 dicembre 2011, ma solo se in possesso di determinati requisiti.



L’art. 5 del collegato lavoro (legge n. 183/2010) ha rinviato l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, al 31 dicembre 2011. I destinatari del bonus, pari a 467 euro mensili, sono i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, gli agenti e i rappresentanti di commercio con 62 anni di età – per le donne 57 – iscritti per almeno 5 anni nella gestione Inps dei commercianti tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. L’indennizzo dovrà essere percepito sino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.Già l’art. 19-ter, comma 1 della legge n. 2/2009 (dl 185/2008, decreto anticrisi) stabiliva che l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale si potesse concedere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per i soggetti aventi i requisiti di cui al dlgs n. 207/1996. Nello stesso periodo il richiedente deve cessare definitivamente l’attività e riconsegnare al comune l’autorizzazione per esercitare l’attività commerciale.

Il titolare dell’attività deve inoltre effettuare la cancellazione:- dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;- dal registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;- dal ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto, a decorrere dal 24 aprile 1999, non sussiste l’obbligo di iscrizione obbligatoria al registro degli esercenti il commercio (Rec) e di conseguenza anche l’obbligo di cancellazione.Entro il 31 gennaio 2012 dovranno essere presentate le apposite istanze presso le sedi Inps territorialmente competenti per residenza, attraverso il modulo predisposto dall’Istituto (modello Ind Com/207-448). Saranno valide le eventuali domande presentate con altri moduli.

Il richiedente potrà chiedere l’aiuto, nella compilazione e presentazione della domanda, a qualsiasi ente di patronato; la domanda potrà essere presentata direttamente o per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento possibilmente. Si dovranno allegare alla domanda alcune documentazioni, come a esempio la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; l’autocertificazione sostitutiva dello stato di famiglia, rilasciata ai sensi del dpr n. 445/2000; la cessazione definitiva dell’attività commerciale; l’avvenuta riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale, ecc. Per i lavoratori che hanno avviato l’attività successivamente alla legge di riforma (dlgs n. 114/1998) si deve presentare la dichiarazione rilasciata dal comune per avvenuta cessazione dell’attività. In caso di accoglimento della domanda, l’Inps procede al pagamento dell’indennizzo con le modalità richieste dal lavoratore; solo nel caso in cui la domanda venga respinta, la sede trasmetterà una scheda istruttoria al comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciale, cui spetterà la decisione in via definitiva, in caso di ricorso presentato a seguito di reiezione. (Angelica De Pace)

Italia Oggi, 28 Febbraio 2011, pag. 23 (Previdenza) – Bonus chiusura all’ultimo atto. Carla De Lellis.



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