Risponde solo della violazione prevista dal codice della strada e non del reato penale
Le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1963 del 21 gennaio 2011 hanno stabilito che chi si mette alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo risponde solo della violazione prevista dal codice della strada e non del reato penale.
In passato ci sono state alcune sentenze che hanno ammesso e altre che hanno escluso il concorso tra l’illecito amministrativo e il reato penale, pertanto si è reso necessario un chiarimento in merito.
Le Sezioni unite chiariscono quindi che nell’art. 213 del codice della strada sono contenuti tutti gli elementi specializzanti ovvero la circolazione abusiva che può essere commessa da chiunque (mentre nell’art. 334 del codice penale è un reato proprio attribuibile cioè solo al custode o al proprietario custode del veicolo) e la natura amministrativa che può essere compiuta da chiunque circola con il mezzo sottoposto a sequestro. (Roberta Conte)
Italia Oggi, 04 febbraio 2011, pag. 22 (Giustizia e Società) – Circolazione abusiva soft. Enrico Santi.