Un pò più pesante la busta paga della colf

Articoli / Lavoro
Inviato da mario 28 Gen 2011 - 21:07

Dal 1° gennaio 2011, è stato stabilito dalla commissione paritetica nazionale un incremento dei minimi salariali della colf, nel rispetto dell’art. 36 dell’accordo di categoria.



Gli aggiornamenti sono relativi anche alle indennità sostitutive di vitto e alloggio, che spettano alle domestiche a servizio intero, e in parte anche a quelle a mezzo servizio , se sono occupate per gran parte della giornata. A decorrere dal 1° gennaio, il valore di ogni pasto è fissato in 1,75 euro e quello dell’alloggio in 1,52 euro.Il nuovo sistema di inquadramento, introdotto dall’ultimo contratto sottoscritto nel marzo 2007, che scade il 28 febbraio, prevede quattro livelli (A, B, C, e D), ognuno diviso in due parametri retributivi: normale e super.L’orario di lavoro del personale domestico è quello concordato dalle parti, centro un limite massimo di 10 ore giornaliere non consecutive, con un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi. Mentre per quelli non conviventi, l’orario è fissato a un massimo di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli B, B super e C, nonché gli studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio, possono essere assunti in regime di convivenza, con un massimo di 30 ore settimanali da distribuirsi in tre modi:

         Interamente collocato tra le ore 6 e le ore 14;                                                                                                                   
         
Interamente collocato tra le ore 14 e le ore 22; 
        
Interamente collocato in non più di tre giorni settimanali, nel limite massimo di
     dieci ore al giorno.

In tal caso, l’assunzione dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti, con atto scritto che certifichi l’orario effettivo di lavoro e la collocazione del lavoratore.L’attuale contratto prevede, inoltre, la categoria unica per coloro che vengono assunti per garantire la sola presenza notturna (prestazione d’attesa) dalle ore 21 alle ore 8 del mattino. L’accordo precisa che, nel caso in cui vengano richieste alla lavoratrice prestazioni diverse dalla presenza notturna, la stessa ha diritto alla retribuzione aggiuntiva, in base al minimo salariale stabilito per il personale di seconda categoria che effettua l’assistenza notturna. (Angelica De Pace)

Italia Oggi, 28 Gennaio 2011, pag. 28 (Lavoro e Previdenza) – Stipendio più pesante per le colf. Gigi Leonardi.



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