Dal 1° gennaio 2011 divieto di compensazione

Articoli / Fiscale - Tributario
Inviato da mario 11 Gen 2011 - 19:11

…...fino a concorrenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti

L'articolo 31 del dl 78/2010 prevede che dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Dunque, a partire dalla data indicata, è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti vantati nei confronti dell'erario fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte e accessori, superiori a 1.500 euro per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

Ai contribuenti morosi verso l'Erario, è preclusa la possibilità di utilizzare i crediti d'imposta nel modello F24.
L'articolo 31 prevede anche la possibilità di effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo utilizzando in compensazione i crediti erariali relativi allo stesso tributo. (Elena Sperelli)

Italia Oggi, 31 dicembre 2010, pag. 25 (Imposte e tasse) - Divieto di compensazione, dall'1/1/2011 partenza al buio.



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