Enti bilaterali: Chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Articoli / Lavoro
Inviato da mario 20 Dic 2010 - 19:50

Il datore di lavoro deve comunque garantire le prestazioni erogate dagli Enti bilaterali.



La circolare interpretativa del ministero del Lavoro del 15 dicembre 2010 ha riconosciuto la legittimità delle clausole dei contratti collettivi che riconoscono al lavoratore il diritto di usufruire di alcuni servizi degli enti bilaterali.Esse riconoscono, infatti, un diritto retributivo che può essere adempiuto dal datore di lavoro in forma alternativa, e quindi esulano dal problema della libertà di adesione agli enti bilaterali.L'obiettivo è quello di valorizzare gli enti bilaterali, rendendoli i luoghi ideali per gestire gli istituti di welfare contrattuale e le tutele integrative del lavoro. Per questo motivo si è dato avvio alla ricerca di formule che favoriscano l'adesione agli enti bilaterali da parte dei datori di lavoro.

Dopo il blocco provocato dalla circolare 40/04, che ricordava che nessuna norma può obbligare all'adesione a un organismo sindacale, le parti sociali hanno provveduto a trovare soluzioni per arrivare alla stessa conclusione per vie diverse.

La soluzione proposta dal ministero del lavoro riesce ad incontrare sia le esigenze dei lavoratori che quelle dei datori di lavoro. Questi ultimi infatti, pur rimanendo liberi di scegliere se aderire o meno al sistema della bilateralità, non potranno privare i propri dipendenti degli elementi aggiuntivi di retribuzione che si configurano nel contratto collettivo. Il datore di lavoro che decida di non iscriversi agli enti bilaterali di riferimento non potrà esimersi dall’erogare quello stesso servizio mediante il versamento diretto al lavoratore di una somma forfettaria, cioè mediante il riconoscimento di una prestazione equivalente.

Nel settore artigianale, per esempio, i lavoratori, secondo contratto, hanno il diritto di usufruire di alcune prestazioni integrative erogate presso gli enti bilaterali, senza dover iscriversi a tali enti. E' necessario che il datore di lavoro, dopo aver quantificato il valore economico del servizio, corrisponda al lavoratore tale somma.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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