No agli accertamenti della GF

Articoli / Tributario
Inviato da mario 14 Dic 2010 - 19:33

Senza preventiva autorizzazione della Procura della Repubblica la Guardia di Finanza non può accedere in locali non adibiti al solo uso commerciale e abitati dal contribuente

“Corte di Cassazione Ordinanza n. 24178”



Redazionale de “Il Gazzettiere”

 

La contribuente impugnava un avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap riguardo a un determinato anno d’imposta. In particolare, la ricorrente, avendo premesso che il locale bar dove era stata eseguita la verifica della guardia di Finanza era tutt’uno con il locale adibito ad abitazione, contestava la mancanza della necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando il giudizio di primo grado, rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva ricorso per Cassazione e la Suprema Corte accoglieva il ricorso.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24178 del 29.11.2010, dichiara che la Guardia di Finanza, senza la previa autorizzazione della Procura della Repubblica, non può accedere in locali non adibiti al solo uso commerciale e abitati dal contribuente.

Ai sensi dell’art. 52 del dpr 633/1972, gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso d’impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Coloro che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’Ufficio da cui dipendono. Per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria, altresì, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Si precisa che s’intende per uso promiscuo non solo l’ipotesi in cui “i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale ma ogni qual volta la agevole possibilità di comunicazione interna consente il trasferimento dei documenti propri della attività commerciale nei locali abitativi” (cfr. Cass. sent. n. 10664/1998). In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

Nel caso in esame, i locali in cui si svolgeva l’attività della contribuente comprendevano un vano della sovrastante abitazione adibito a cucina e, pertanto, l’accesso dei verificatori era avvenuto anche in un locale adibito a uso abitativo, essendo irrilevante, ai fini della norma sopra citata, che si trattasse solo della cucina mentre il resto dell’abitazione era posta al piano superiore. (A cura di Emanuela Crusi)



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