L'immobile invenduto dopo 4 anni dall'ultimazione è esente dall'Iva.

Articoli / Tributario
Inviato da mario 10 Nov 2010 - 18:04

L'ultimazione dell'immobile deve essere certificata dalla dichiarazione di fine lavori da registrare in catasto.

La crisi economica ha pesanti ricadute soprattutto sul settore immobiliare, che registra un forte incremento degli immobili invenduti.

Ai sensi del numero 8bis dell'articolo 10 del Dpr Iva, gli immobili venduti entro quattro anni dalla loro ultimazione risultano imponibili; la vendita successiva a tale termine è esente da Iva.

L'ultimazione dell'immobile deve essere certificata dalla dichiarazione di fine lavori da registrare in catasto. In caso di mancanza di tale dichiarazione, il fabbricato è considerato ultimato se, tramite appositi contratti, viene concesso in uso a terzi.

Inoltre il disposto del comma 4 dell'articolo 19bis2, stabilisce che i beni strumentali, quali gli immobili, sono soggetti a rettifiche all'Iva detratta quando il pro rata, nei nove anni successivi all'ultimazione, "varia per un valore superiore a dieci punti percentuali". Perché la cessione dell'immobile non generi pro rata né rettifica della detrazione, una soluzione potrebbe essere riversare tutta l'Iva detratta per la costruzione esente da Iva. (Francesca Magri)

Il Sole 24 ore, 09 novembre 2010, pag. 35 (norme e tributi) - L'invenduto gonfia il credito Iva. Gian Paolo Tosoni.



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