Obbligo di oscurare i dati non essenziali dalla pubblicazione on-line di ordinanze cautelari.
Con il provvedimento del 29 settembre 2010, il Garante della privacy ha stabilito che è illecito pubblicare un’ordinanza integrale che contenga i dati personali delle persone citate nel testo.
Il trattamento dei dati giudiziari col fine di manifestare il pensiero, può avvenire in assenza delle garanzie previste dall’art. 27 e senza il consenso dell’interessato previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, ma deve rispettare i principi di essenzialità dell’informazione e non travalicare la finalità informativa.
Un tale atteggiamento infatti non trova giustificazione sul piano del rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione previsto dall’art. 137, comma 3, del Codice e dall’art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. (Fabrizio Calcagnile)
Il Gazzettiere 09.11.2010