Tributi, se paghi salvi lo stipendio

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Inviato da Omnia 04 Nov 2006 - 19:51

L'Inps, con il messaggio n. 28895 del 2 novembre scorso, ha illustrato i nuovi strumenti a disposizione degli agenti della riscossione per il recupero ...



L'Inps, con il messaggio n. 28895 del 2 novembre scorso, ha illustrato i nuovi strumenti a disposizione degli agenti della riscossione per il recupero coattivo dei crediti vantati da enti pubblici.Ciò a seguito dei diversi interventi legislativi succedutesi in merito alla disciplina dettata dal dpr n. 602/73, dal Dlgs n. 46/99 e dal dlgs n. 112/99.

In primo luogo l'Istituto si è riferito all'ampliamento dei poteri degli agenti della riscossione in materia di accesso e trattamento dei dati personali. I concessionari possono accedere gratuitamente a tutti i dati rilevanti per l'attività di riscossione detenuti da qualsiasi ufficio pubblico, anche in via telematica, senza che per la loro trattazione occorra l'apposita procedura informativa del Garante della privacy.

Inoltre, la regolamentazione degli accessi può effettuarsi con norme amministrative, senza che occorra un decreto ministeriale. Sempre gratuite sono le visure ipotecarie e catastali e tutte le informazioni di cui dispone l'Agenzia delle entrate. Sono dati che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari devono tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con loro rapporti o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria.

Ancora, l'Inps comunica l'avvenuta introduzione dell'art. 72-bis nel dpr n. 602/73, recante l'estensione al pignoramento di stipendi nella misura di un quinto, della procedura esecutiva semplificata già prevista per i fitti e le pigioni.

Si tratta del pignoramento diretto in luogo della citazione in giudizio, anche al fine di deflazionare i procedimenti giurisdizionali civili aventi ad oggetto i pignoramenti presso terzi.

Ai sensi della nuova normativa i funzionari della riscossione possono inviare al datore di lavoro l'ordine di pagare direttamente al concessionario, fino alla concorrenza del debito per il quale si procede, entro 15 giorni dalla notifica della richiesta il quinto dello stipendio non corrisposto e maturato prima della citata notifica ed il quinto, alle rispettive scadenze, dello stipendio da corrispondere e tutte le somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

In tal modo possono pignorarsi tutte le somme dovute a qualsiasi  titolo relative a rapporti di lavoro, cioè le somme di lavoro relative a rapporti di lavoro dipendente o relative ad altre tipologie contrattuali e le indennità di fine rapporto.



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