Gli studi associati pagano l’IRAP

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Inviato da mario 03 Nov 2010 - 18:40

……….. obbligo del pagamento dell'Irap a prescindere dall'autonoma organizzazione. Sentenza della Corte di Cassazione n. 22212 del 29/10/2010.



Con la sentenza n. 22212/2010, la Corte di Cassazione sancisce l'obbligatorietà del pagamento dell'Irap da parte degli studi associati. Negli ultimi anni l'orientamento giurisprudenziale, aveva creato una fantomatica "autonoma organizzazione" liberando dal versamento alcuni professionisti. La Cassazione, seppur senza dilungarsi troppo nelle motivazioni, ha chiarito che gli studi professionali devono versare l'imposta indipendentemente dal loro livello di organizazione. Nelle motivazioni la Cassazione si è riferita al fatto che "l'art. 2 del dlgs 15/1/95, n.446, nel primo periodo stabilisce come presupposto dell'Irap l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" e, continuando, ha citato che "l'esercizio di un'attività con siffatti requisiti, non è invece richiesta per le società e gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto attività esercitata da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta". Proseguendo anche nel rammentare i contenuti dell'art. 3 (soggetti passivi d'imposta), nella sostanza chiarisce che l'attività esercitata da questi soggetti "strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d'imposta, in ogni caso". (Martino Foscari) 

 Italia Oggi, 30 ottobre 2010, pag. 30 (imposte e tasse) - Associati con l'Irap. Debora Alberici.



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