Rateazione facile sulle imposte erariali

Articoli / Tributario
Inviato da omnia-vv 07 Apr 2008 - 20:35

La Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di rateizzare gli importi da versare all’erario a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni.



Rateazione facile sulle imposte erariali

Dal 1° marzo 2008 è possibile rateizzare le somme dovute in seguito al controllo formale delle dichiarazioni relative al periodo d´imposta 2005 (art. 3-bis D.lgs n° 462/97).

Le rate sono trimestrali.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.

L´Agenzia delle Entrate per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e relativi interessi ha predisposto un´apposita applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24.


Tutte le rate in un click.

Dal 1/4/2008 i contribuenti in debito col fisco possono mettere le calcolatrici nel cassetto. Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è infatti disponibile un’applicazione informatica che consente di calcolare le somme da pagare ratealmente in base ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.

La Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di rateizzare gli importi da versare all’erario a seguito dei controlli formali.

Per il pagamento delle rate deve essere usato il modello F24, indicando separatamente l’ammontare della rata con il codice tributo 9006 e gli interessi dovuti per la rateazione con il codice tributo 9007.

Per semplificare la compilazione del modello l’Agenzia ha predisposto un software reperibile online grazie al quale si possono calcolare gli importi delle rate e degli interessi e individuare le scadenze entro cui effettuare i versamenti.

Tutte le istruzioni per la predisposizione del piano rateale e il relativo programma informatico si trovano all’indirizzo web http://www.agenziaentrate.gov.it .


Numero massimo di rate consentito

Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all´importo da versare:

- tra 2.000,01 e 5.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 6 rate trimestrali;

- tra 5.000,01 e 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali;

- oltre 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all´ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

Se la somma da versare è inferiore a 2.000 euro, è possibile rateizzare l’importo dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che l’ufficio dell’Agenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

A tal fine, l’interessato deve presentare apposita richiesta all’ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo e, a seguito dell’accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro lo stesso termine.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.

Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata emessa la comunicazione (data riportata sulla stessa, in alto a destra) e vanno calcolati fino al giorno di scadenza della rata.


Termini di scadenza di versamento delle rate
Per utilizzare il pagamento rateale è necessario effettuare il versamento della prima rata entro trenta giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione con gli esiti del controllo formale. Le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di scadenza della rata precedente.

Esempio: un contribuente riceve la comunicazione del controllo formale il 5 giugno 2008. La prima rata deve essere versata entro il 5 luglio 2008; la seconda rata entro il 31 ottobre 2008 (ultimo giorno del trimestre successivo al 5 luglio 2008); le rate successive saranno versate entro il 31 gennaio 2009, 30 aprile 2009 e così via.

Decadenza dal beneficio della rateazione

Il mancato pagamento alla scadenza prevista, anche di una sola rata, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. In tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Calcolo delle rate e termini della diluizione

Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all'importo richiesto con la comunicazione.

Qualora le somme dovute siano superiori a 2mila ma non a 5mila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo.

Nel caso in cui l'ammontare dovuto sia superiore a 5mila ma non a 50mila euro, la somma si può spalmare in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Si concede la stessa possibilità, ma con più cautela, in circostanze in cui il contribuente debba cifre superiori a 50mila euro.

Sussiste anche in questo caso l'opportunità di diluire in venti rate trimestrali l'importo dovuto, ma solo a condizione che l'interessato fornisca adeguate garanzie ex lege, che devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
Maggiore accortezza anche nella circostanza in cui le somme dovuta non superino i 2mila euro: il beneficio della dilazione in un massimo di sei rate di pari importo è concesso dall'ufficio delle Entrate soltanto se si versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'interessato, perché gli venga riconosciuto questo impedimento transitorio, deve presentare una richiesta ad hoc alle Entrate entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione e, se la sua richiesta viene accolta, può procedere entro lo stesso termine al versamento della prima rata.

L'applicazione informatica attiva sul sito dell'Agenzia consente di scegliere, entro i termini massimi di diluizione sopra citati, il piano rateale più adatto alla propria situazione.

Come effettuare il versamento rateale e determinare gli interessi

Per effettuare il versamento delle rate si utilizza il modello di pagamento F24, nel quale vanno indicati separatamente l'importo della rata con il codice tributo "9006" e gli interessi dovuti per la rateazione con il codice tributo "9007". Per la compilazione del modello F24 relativo al piano rateale prescelto si può utilizzare l'applicazione on line sul sito dell'Agenzia. Il software permette anche di calcolare gli interessi.

Va premesso che gli interessi del 3,5% annuo decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene emessa la comunicazione a seguito del controllo formale e si calcolano fino al giorno di scadenza della rata.

La formula applicabile per il calcolo è la seguente: 

                  importo rata x 0,035 (interessi) x numero di giorni

                                                             365


Ad esempio, nel caso in cui la comunicazione sia stata emessa dalle Entrate il 10 marzo 2008 (e ricevuta dal contribuente il 19 marzo), il versamento della seconda rata va effettuato il 31 luglio 2008 (ultimo giorno del trimestre successivo al 18 aprile, scadenza della prima rata) e, al fine del calcolo degli interessi, occorre considerare i giorni dal 1° maggio al 31 luglio, ossia 92 giorni.

Cosa accade se non si rispettano le scadenze

Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta la decadenza della rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena (previa deduzione di quanto già versato).

Non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 1/4/2008)



Questo articolo è stato inviato da
  http://www.omniaelabora.it/

La URL di questo articolo è:
  http://www.omniaelabora.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=311