Frutta e verdura scartate non appetibili neanche per il Fisco. Purché se ne provi lo smaltimento

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Inviato da omnia-vv 05 Apr 2008 - 16:35

La presunzione di cessione e di acquisto dei prodotti ortofrutticoli soggetti a condizionamento non vale se si documenta la loro distruzione



Un vademecum per i commercianti all'ingrosso di frutta e verdura: come certificare al Fisco le cessioni della merce soggetta al "condizionamento" e liberarsi di quella residuale non vendibile.

I prodotti avviati a smaltimento sfuggono alla presunzione di cessione/acquisto prevista ex lege se la distruzione è provata non solo dalla documentazione di smaltimento, ma anche da copia dei prospetti analitici, da cui deve emergere la quantità di merce scartata per ciascun acquisto dal fornitore, e da annotazione nel registro della merce scartata. Lo precisa l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 131/E del 4 aprile, che fornisce una consulenza giuridica sulle modalità di certificazione fiscale delle cessioni di prodotti ortofrutticoli soggetti dalla normativa europea a "condizionamento".

Le Entrate puntualizzano innanzitutto che il parere fornito non può che limitarsi a una semplice consulenza, vista la mancanza del requisito di preventività dell'istanza rispetto al comportamento attuato dal commerciante interpellante, per entrare poi nel merito della questione.

Nel dettaglio, l'Agenzia chiarisce l'iter che l'istante deve seguire per certificare ai fini fiscali le operazioni condotte con il fornitore.

Considerando che per la cessione di merce soggetta a condizionamento esaminata non è possibile determinare, alla data di effettuazione di consegna dei prodotti, la quantità esatta di beni che sarà ceduta e il relativo prezzo, il fornitore è tenuto a indicare nel documento di trasporto sia il quantitativo di merce consegnata, sia la norma regolamentare che consente di determinare il peso e il prezzo effettivo della stessa solo dopo che l'istante ha svolto l'operazione di condizionamento.

E' il decreto ministeriale del 15 novembre 1975, infatti, a consentire questo slittamento degli effetti della cessione della merce, prevedendo che la stessa debba risultare dal documento di trasporto con adeguatamente impresso il riferimento normativo, nel caso di operazioni che coinvolgono beni il cui prezzo è commisurato a elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della cessione.

Nello step successivo, il testimone passa dal fornitore al commerciante interpellante che, dopo aver effettuato il condizionamento dei prodotti, deve inviare al fornitore il prospetto analitico in cui vanno indicati: dati identificativi dei due operatori, numero del documento di trasporto con cui i prodotti sono stati consegnati, classificazione della merce e quantità di prodotti non commercializzabili. Sulla base del prospetto, il fornitore emetterà la fattura entro il mese successivo a quello in cui il prezzo è stato determinato. Questa dovrà riportare gli estremi del documento di trasporto e del prospetto fornito dall'istante.

Per ciò che concerne la merce scartata senza essere fatturata, l'Agenzia precisa che il modus operandi dell'istante sfugge alla presunzione di cessione e acquisto dei beni soltanto se la documentazione relativa allo smaltimento è corredata da elementi che consentono una "riconciliazione tra quantità e qualità di prodotti classificati come scarto e rifiuti mandati alla discarica".

A tale scopo, è necessario allegare alle carte che provano lo smaltimento anche copia dei singoli prospetti analitici da cui si evince la quantità di merce scartata per ciascun acquisto e, inoltre, annotare correttamente nel registro di carico/scarico rifiuti la merce scartata dopo la procedura di condizionamento e portata in discarica. A questo proposito, le Entrate richiamano la circolare 193/1998 in cui si precisa che, nel caso di consegna dei propri prodotti ortofrutticoli a soggetti autorizzati allo smaltimento, la distruzione è dimostrata ai fini fiscali compilando il formulario di identificazione. Perché quest'ultimo sia efficace a far "superare" la presunzione di cessione/acquisto del bene, deve contenere alcuni dati essenziali: nome e indirizzo di produttore e detentore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell'istradamento, nome e indirizzo del destinatario.

Giulia Marconi da Fiscooggi 



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