Nuove limitazioni all'uso del contante

Articoli / Fiscale - Tributario
Inviato da omnia-vv 17 Mar 2008 - 10:17

dal 30 aprile 2008, scenderà da 12.500 a 5.000 euro il <u>limite per il trasferimento di somme in contanti, libretti e assegni al portatore.</u>

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - NUOVE LIMITAZIONI
ALL’USO DEL CONTANTE

 Con l’approvazione del D.Lgs. n.231 del 16 novembre 2007 il Legislatore ha dato piena attuazione alla 3° Direttiva antiriciclaggio, con, da un lato, la rimodulazione della portata degli obblighi antiriciclaggio per i diversi soggetti interessati, e, dall’altro, <u>la modifica delle regole sull’utilizzo del denaro contante e degli altri strumenti di pagamento.</u>

Per questo secondo aspetto, in particolare, al fine di contrastare efficacemente la lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita attraverso il monitoraggio dei pagamenti, dal 30 aprile 2008, scenderà da 12.500 a 5.000 euro il <u>limite per il trasferimento di somme in contanti, libretti e assegni al portatore.</u> In pratica <u>non si potranno complessivamente fare acquisti o pagare compensi per valori superiori a 5.000 euro utilizzando le banconote</u>.

Si noti come l’avverbio “complessivamente” non sia più riferito al valore da trasferire, ma al valore dell’operazione, anche frazionata, intendendola come un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

La norma interviene anche in materia di assegni bancari e postali e di conti e libretti di risparmio. A partire dal 30 aprile 2008 gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro <u>devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità</u>. Anche gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L’importo pari o superiore a 5.000 euro è previsto per ogni singolo assegno e non per l’ammontare complessivo degli assegni.

Vi è poi il divieto di emissione degli assegni all’ordine del traente (noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi), salva la possibilità di girare gli assegni stessi a una Banca o alle Poste Italiane Spa per l’incasso. Questo consentirà di eliminare la prassi che consentiva di trasformare gli assegni all’ordine del traente in titoli al portatore mediante girata, con tutti i possessori intermedi del titolo di credito che rimanevano, di fatto, non conosciuti dagli intermediari.

E’ anche stata introdotta una particolarità nella procedura di rilascio dei <u>carnet di assegni bancari e postali</u>: per regola, <u>devono essere rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità,</u> salvo che il correntista chieda, per iscritto, il rilascio di assegni bancari e postali in forma libera. Anche il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

In tutti questi casi, però, <u>il richiedente dovrà pagare, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun assegno</u>, e ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

 Disposizioni limitative analoghe a quelle del contante sono disposte anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore d’importo pari o superiore a 5.000 euro e per il loro trasferimento. Il saldo dei libretti, attualmente stabilito in 12.500 euro, dovrà necessariamente essere ridotto entro il 30.04.2008 a 5.000 euro ovvero estinto. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane Spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

La nuova disciplina vieterà anche il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (il c.d. money transfer) limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziarie.

Le sanzioni previste sono pesanti, tanto per chi effettua il trasferimento, quanto chi riceve somme in contanti: alla violazione si applica la sanzione dall’1 al 40% dell’importo trasferito.

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