"scontrino parlante" in farmacia

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Inviato da omnia-vv 06 Feb 2008 - 16:13

Serve al contribuente che vuole beneficiare, nella dichiarazione dei redditi, della detrazione delle spese mediche sostenute (articolo 15, comma 1, lettera c) del Dpr 917 del 1986).

Ancora qualcuno non è a conoscenza della novità. Ma anche per chi è informato, lo "scontrino parlante" in farmacia presenta ancora qualche lato oscuro. Serve sempre? Quando va chiesto? Come si utilizzerà? Qualche chiarimento, a poche settimane del debutto, può essere ancora utile.

L'obiettivo

Lo scontrino parlante è un documento contabile che evidenzia la natura (basta l'indicazione generica di "farmaco" o "medicinale"), la qualità (va riportata la specificazione del tipo di farmaco), la quantità e il prezzo dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario.

Serve al contribuente che vorrà beneficiare, nella dichiarazione dei redditi, della detrazione delle spese mediche sostenute (articolo 15, comma 1, lettera c) del Dpr 917 del 1986).

L'introduzione del nuovo sistema di contabilizzazione ha come obiettivo principale quello di imputare senza margini di dubbio l'acquisto, e quindi l'utilizzo, di un medicinale a chi intende detrarlo nella dichiarazione dei redditi.

Ne consegue che la detrazione d'imposta del 19% sulla spesa sanitaria totale eccedente la franchigia di 129,11 euro è subordinata alla prova dell'effettivo acquisto del prodotto che ha diritto alla detrazione d'imposta.

Alla cassa

Tutti coloro che intendano utilizzare lo "scontrino parlante" per usufruire del beneficio fiscale della detrazione dovranno ricordarsi di portare con sé il proprio codice fiscale o la propria tessera sanitaria (che contiene il codice fiscale sia in formato alfanumerico sia in formato "codice a barre" e sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale) oppure quella della persona che utilizzerà il medicinale o altro prodotto.

Chi avesse smarrito questi tesserini potrà chiederne il duplicato a un qualunque Ufficio locale dell'agenzia delle Entrate collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.it (alla voce Servizi "codice fiscale e tessera sanitaria") o chiamando il servizio automatico d'informazioni (tel. 848.800.333).

È consigliabile che il cliente chieda lo "scontrino parlante" prima della sua emissione e prima di effettuare il pagamento in modo tale da rendere più rapida e sicura l'apposizione dei dati utili ai fini fiscali.

I prodotti interessati

Ma quali sono i prodotti farmaceutici che danno diritto alla detrazione d'imposta?

Ebbene si sappia che sono detraibili tutti i medicinali, sia quelli con obbligo di prescrizione medica sia quelli senza obbligo (i cosiddetti "medicinali da banco", inseriti nella classe C e quindi totalmente a carico dei cittadini).

Ma ci sono anche altri prodotti detraibili, ossia:

a) i prodotti omeopatici (in quanto sono stati equiparati ai medicinali, ai sensi dell'articolo 1, Dlgs 178/1981, dalla Direzione generale del ministero della Sanità);

b) i prodotti integratori alimentari (purché prescritti da un medico specialista a scopo curativo);

c) gli occhiali da vista e i liquidi per lenti;

d) le attrezzature sanitarie (macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, aghi, siringhe, eccetera);

e) i medicinali per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (tale spesa confluisce nella voce "spese veterinarie" che beneficiano della detrazione del 19% sulla parte eccedente i 129,11 nel limite massimo di 387,34 euro);

f) talune specialità farmaceutiche o mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (sono elencati nel decreto 332 del 27 agosto 1999 emanato dal ministero della Sanità: ad esempio i pannoloni per incontinenti).

 La novità dello scontrino parlante è stata prevista dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006,articolo 1,commi 28 e 29) ed è entrata in vigore in realtà già dal 1˚ luglio 2007. Ma per i farmaci acquistati dal 1˚ luglio al 31 dicembre 2007 – secondo quanto precisato dall’agenzia delle Entrate – ai fini della detrazione Irpef delle spese per farmaci è ammessa la semplice attestazione rilasciata dal farmacista contenente le informazioni sui prodotti acquistati.

 Che cosa fare nel caso d’acquisto di farmaci per altre persone?Se ci si presenta per conto di altri (familiari o anziani o non autosufficienti) con la necessità di acquistare un farmaco e non si è possesso della tessera sanitaria, anche se le casse permettono di digitare il codice fiscale dell’assistito, bisognerà fare attenzione che i dati a disposizione siano corretti. Per questo motivo si suggerisce di portare sempre con sé tessera sanitaria o tesserino del codice fiscale (anche in copia) del destinatario dei medicinali,in modo da consentire al farmacista di emettere rapidamente lo scontrino completo di tutti i dati necessari ai fini fiscali.

 Come giustificare la spesa sostenuta in Paesi stranieri nei quali non è previsto lo "scontrino parlante"?Ai fini della detrazione, qualora nei territori esteri non è prevista una disposizione analoga a quella interna circa l’indicazione della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, si ritiene utilizzabile l’autocertificazione che sostituisce legittimamente i certificati e i documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria (Dpr45/2000)

 Nella dichiarazione si detrae anche l’eventuale ticket pagato per l’acquisto del farmaco?Sì. Si rammenta tuttavia che senza la fotocopia della ricetta del medico non è possibile usufruire della detrazione della spesa sostenuta per i ticket sanitari (circolare Agenzia delle Entrate 17/E del 3 maggio 2005



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