Ristrutturazione dei crediti agricoli

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Inviato da omnia-vv 01 Ago 2007 - 20:41

Con il messaggio n. 18903 del 20/07/2007 l'Inps risponde ad alcuni quesiti ricevuti in tema di ristrutturazione dei crediti agricoli.



Inps - Messaggio n. 18903 del 20/07/2007
Ristrutturazione dei crediti agricoli - Delucidazioni su ulteriori quesiti

Con il messaggio in oggetto l'Inps risponde ad alcuni quesiti ricevuti in tema di ristrutturazione dei crediti agricoli.

In particolare, l'Istituto chiarisce che se durante il periodo nel quale si svolge l'operazione di ristrutturazione i contribuenti dovessero richiedere una dilazione di pagamento, dovranno indicare tutti i crediti di cui sono debitori, compresi i crediti ristrutturabili, a meno che non siano in grado di dimostrare di aver completato tutto l'iter del processo di adesione, compreso il pagamento delle somme che risultano dovute al momento della ristrutturazione.

 Con riferimento alle agevolazioni contributive per le calamità ex lege n. 350/2003, l'Inps precisa che tali richieste devono considerarsi legittime; i soggetti interessati se intendono aderire alla ristrutturazione dei crediti dovranno presentare prima la richiesta alle sedi periferiche per poter consentire l'esatto calcolo del debito contributivo.

Ancora, per quanto riguarda i contenziosi giudiziari l'Istituto ha chiarito che l'adesione alla ristrutturazione rappresenta un riconoscimento di un debito solo ai fini di tale operazione; di conseguenza la valutazione riguardo l'opportunità di aderire o meno avverrà a libera scelta del singolo contribuente, al quale è rimessa la valutazione della convenienza al momento della rinuncia al giudizio. (a cura di Serena Bevilacqua)

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Si fa seguito al messaggio n. 17355 del 3 luglio 2007 per fornire delucidazioni a ulteriori quesiti pervenuti.

1) Condono agricolo legge n. 448/1998 rata con data scadenza 30 maggio 2007

Il giorno 30 maggio 2007 è scaduta la quart’ultima rata del condono agricolo di cui alla legge n. 448/1998. La scadenza di tale rata è stata concomitante con l’avvio ufficiale del processo di ristrutturazione dei crediti agricoli, che di fatto è iniziato il giorno 11 giugno e scadrà il giorno 8 ottobre p.v.

Rispondendo a precise richieste, tenuto conto della situazione venutasi a creare con l’avvio procrastinato del processo di ristrutturazione, ma anche delle aspettative di quei contribuenti che risultano in regola con i pagamenti delle rate scadute fino a novembre 2006, si ritiene che, ai soli fini della ristrutturazione, la rata in scadenza a maggio possa essere inserita tra i crediti ristrutturabili che, come già indicato nel messaggio n. 17355 del 3 luglio u.s., comprendono, per l’appunto, le rate residue del condono.

2) Legge n. 350/2003

Dopo l’avvio dell’operazione di ristrutturazione dei crediti del settore agricolo alcune ditte hanno presentato la domanda di riconoscimento delle agevolazioni contributive per le calamità di cui alla legge n. 350/2003.

È stato chiesto se tali domande possano essere accolte ed esaminate con le modalità e con le indicazioni a suo tempo impartite al riguardo.

Si ritiene in proposito che le richieste di applicazione delle agevolazioni per le calamità di cui alla legge n. 350/2003 appaiono legittime.

Conseguentemente le Sedi dovranno attenersi alle istruzioni a suo tempo impartite.

In tutti i casi gli interessati, qualora intendano aderire alla ristrutturazione dei crediti, dovranno presentare preventivamente la richiesta alle sedi al fine di consentire l’esatto calcolo del debito contributivo.

Eventuali domande presentate dopo l’adesione al piano di ristrutturazione non potranno essere accolte, in quanto con il processo di ristrutturazione si attesta il riconoscimento del debito e si estingue l’obbligazione originaria.

3) Richieste di dilazione

È stato chiesto se in pendenza dell’operazione di ristrutturazione gli interessati possano avanzare istanza di dilazione per una parte dei crediti per qualche ragione non ristrutturabili e richiedere invece l’adesione alla ristrutturazione per il residuo.

Al riguardo, fermo restando che la ristrutturazione riguarda solo i crediti oggetto di cessione relativi agli anni 2004 e precedenti, e che l’adesione deve riguardare tutti i crediti della gestione di appartenenza (ad esempio, aziende con dipendenti), si precisa che è possibile richiedere la dilazione di pagamento per tutti gli altri crediti non ristrutturabili.

È ovvio che, se durante il periodo in cui si snoda l’operazione di ristrutturazione i contribuenti richiedessero una dilazione di pagamento, dovranno inserire tutti i crediti di cui sono debitori, compresi i crediti ristrutturabili, a meno che non dimostrino di aver completato tutto l’iter del processo di adesione, compreso il pagamento delle somme risultanti dovute al momento della ristrutturazione.

4) Ricorsi pendenti A.G.

È stato chiesto, in pendenza di ristrutturazione, come devono essere trattati i crediti in contenzioso, visto che l’operazione di ristrutturazione avrà una sua definizione l’8 ottobre prossimo venturo.

Al riguardo si precisa che l’adesione alla ristrutturazione costituisce un riconoscimento di debito ai soli fini della ristrutturazione, per cui la valutazione sull’opportunità di aderire o meno sarà una libera scelta del singolo contribuente che dovrà valutare la convenienza alla rinuncia al giudizio.

5) Definizione condoni e dilazioni e successivo infasamento

È stato chiesto se i crediti relativi ai condoni e alle dilazioni dai quali i contribuenti sono decaduti debbono essere subito iscritti a ruolo.

Si precisa che solo dopo la conclusione dell’operazione e cioè dopo l’8 ottobre p.v., si provvederà all’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 25 del Dlgs n. 46/1999, limitatamente a quei crediti sui quali i contribuenti non hanno ritenuto di aderire.

Seguiranno comunque istruzioni in merito.

6) Ristrutturazione e rapporti con gli agenti della riscossione

È stato chiesto come gli agenti della riscossione debbano gestire i crediti del settore agricolo, in presenza di procedure concorsuali o di procedure immobiliari, durante tutto il periodo dell’operazione di ristrutturazione.

Al riguardo si precisa che le procedure concorsuali e le procedure immobiliari hanno dei tempi tecnici ben precisi ai fini dell’insinuazione dei crediti.

Pertanto, saranno gli agenti della riscossione che dovranno provvedere alla tutela dei crediti iscritti a ruolo nei modi previsti dalla normativa vigente, ancorché sospesi ai fini della ristrutturazione.

Parimenti, gli agenti dovranno accettare eventuali pagamenti spontanei dei contribuenti sulle cartelle, anche se sospese.

L’eventuale successiva richiesta di adesione alla ristrutturazione verrà effettuata al netto dei versamenti effettuati.

Oggetto: Ristrutturazione dei crediti agricoli - Delucidazioni su ulteriori quesiti


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