Bonus energetico anche con il leasing

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Inviato da omnia-vv 16 Giu 2007 - 19:18

La detrazione del 55% per gli investimenti relativo agli interventi di risparmio energetico degli edifici può essere effettuata anche se l’investimento è in leasing

Bonus energetico ance con il leasing
La detrazione del 55% dei costi sostenuti nel 2007 per gli interventi di risparmio energetico degli edifici può essere effettuata anche se l’investimento è in leasing. In questo caso, il bonus spetta all’utilizzatore del bene e dell’opera e non alla società concedente. Il costo da considerare per calcolare la detrazione è quello sostenuto dalla società di leasing, la quale lo addebiterà all’utilizzatore attraverso i canoni. Il pagamento di canoni e maxicanone o del riscatto non pesa sull’agevolazione. Per le imprese si applicano i chiarimenti che l’agenzia delle Entrate ha fornito per agevolazioni simili, come la Tremonti-bis. In base al principio di competenza, per gli investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria, conta il momento in cui i beni mobili, acquistati dalla società di leasing vengono consegnati o entrano nella disponibilità all’utilizzatore. Se il contratto di leasing prevede una clausola di prova a favore del locatario, conta invece la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Se per l’utilizzatore l’Iva sui canoni è indetraibile, secondo l’articolo 19-bis 1 del Dpr 633/72, ai fini dell’agevolazione conta anche l’Iva pagata dal locatore sull’acquisto del bene. L’agevolazione spetta anche nel caso in cui la società di leasing realizza in appalto l’investimento per il risparmio energetico, allo scopo di concederlo in locazione finanziaria all’utilizzatore.
Luca De Stefani, Gli eco-vantaggi anche dal leasing, in Il Sole 24 Ore, 9/06/2007, pag. 27



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