Auto UE, immatricolazione semplificata

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Inviato da omnia-vv 19 Apr 2007 - 12:59

L'omologazione CE per tipo, data in uno Stato membro, è valida in tutti gli altri Stati europei.

AUTO UE, IMMATRICOLAZIONE SEMPLIFICATA

La Commissione europea ha emanato una comunicazione completa ed aggiornata sui principi del diritto CE, che disciplinano l'immatricolazione dei veicoli a motore in uno Stato membro diverso da quello d'acquisto ed il trasferimento dell'immatricolazione da uno Stato membro ad un altro.

In tale documento si evidenzia come, negli ultimi anni con le nuove normative, sia divenuto più semplice per i cittadini europei acquistare o trasferire un autoveicolo in un altro Paese comunitario.

Tra i principi affermati in tale comunicazione della Commissione emerge quello secondo cui tutte le autovetture di serie omologate dal 1996, i motocicli omologati dal maggio 2003 ed i trattori omologati dal 2005 sono soggetti all'omologazione CE per tipo, la quale certifica che un certo tipo di veicolo risponde a tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente, decisi a livello europeo.

L'omologazione CE per tipo, data in uno Stato membro, è valida in tutti gli altri Stati europei.

Inoltre, secondo le norme europee di concorrenza, i costruttori sono obbligati a rilasciare tempestivamente i certificati di conformità CE, indipendentemente dalla destinazione e/o dall'origine del veicolo, quindi prescindendo dal fatto che il veicolo sia venduto a un consumatore in un altro Stato membro od acquistato da un commerciante presso un distributore di un altro Stato membro.

La legislazione comunitaria non prevede che questo certificato di conformità rimanga con il veicolo dopo l'immatricolazione, perciò a seguito di quest’ultima, nella maggior parte degli Stati membri, viene trattenuto dalle autorità.

La Commissione ha, inoltre, precisato che non occorre che i veicoli nuovi omologati CE per tipo, accompagnati da un certificato di conformità valido, subiscano un’altra omologazione, se importati in un altro Stato membro, purché non siano stati modificati dopo avere lasciato la fabbrica del costruttore.

In tal senso sono “vietate normative nazionali, secondo cui autoveicoli, muniti di un certificato di omologazione CE valido, non possono essere immatricolati se privi di un certificato nazionale attestante la loro conformità a requisiti nazionali, come ad esempio le emissioni dei gas di scarico”.

Riguardo i veicoli usati, il documento ha precisato che vanno effettuati controlli tecnici per verificare l’effettivo buono stato di manutenzione al momento dell'immatricolazione.

Ai fini dell'IVA, la Commissione ritiene “nuovo” un autoveicolo ceduto entro i 6 mesi successivi alla data della prima ammissione alla circolazione, oppure se ha percorso non più di 6 000 km.

In tal caso l’IVA va pagata solo allo Stato membro in cui il veicolo viene trasferito.

Sono ritenuti “non nuovi” i veicoli acquistati da un privato in un altro Stato membro e trasportati altrove in ambito comunitario.

In tal caso si paga l’imposta all’origine.

Se un commerciante ha acquistato il veicolo da un acquirente che non ha dedotto l'IVA inclusa nel prezzo d'acquisto del veicolo, si applica il regime particolare previsto per i beni usati.

(Comunicazione Commissione 2007/C 68/04)



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