Si ha esercizio di attivitā autonomamente organizzata soggetta ad IRAP ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 quando l'attivitā abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacitā produttiva del contribuente stesso. L'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attivitā personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti). (Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 02/04/2007, n. 8170)
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