Accertamento bancario: inutile la difesa generica

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Inviato da omnia-vv 21 Mar 2007 - 20:24

In caso di accertamento bancario è inutile la difesa generica; occorre invece la contestazione dettagliata 



Accertamento bancario: inutile la difesa generica

I movimenti del conto corrente bancario costituiscono una sufficiente prova per potere rettificare in aumento il reddito dichiarato dall’imprenditore, ciò anche se tale c/c sia contestato con il coniuge, poiché spetta comunque al contribuente l’onere di provare la non pertinenza all’attività d’impresa delle operazioni di versamento e prelevamento.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27063 del 6 novembre 2006, depositata il 18 dicembre 2006 (di cui di recente il notiziario telematico dell’Agenzia delle Entrate ne ha dato notizia), che nel ribadire il principio in virtù del quale le movimentazioni del conto corrente dell’imprenditore individuale valgono, di per sé, come prova sufficiente per rettificare il reddito dichiarato, ne sancisce la validità anche qualora il conto sia nella disponibilità del coniuge.

Pertanto, nell’ipotesi di accertamenti bancario non è consigliabile limitarsi a contestare, nella fase del contenzioso, in maniera generica, la circostanza che sui movimenti bancari abbia inciso anche il proprio coniuge, ma occorre approfondirne e giustificarne ogni versamento e prelevamento bancario.

Il fatto

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento a carico di un imprenditore individuale, aumentandone il reddito imponibile dichiarato.
Dal canto suo il contribuente ha presentato il ricorso contro tale accertamento, basando la propria difesa sulla circostanza che del conto corrente preso a base per la rettifica del reddito potesse disporre anche la moglie dell’imprenditore.

Per tale circostanza le varie commissioni tributario avevano dato ragione al contribuente, viceversa, dietro controricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione a favore dell’amministrazione finanziaria.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha lamentato la “violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 39 e 38, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973; motivazione contraddittoria ovvero insufficiente in relazione ad un punto determinante della controversia”.

La decisione

La Suprema Corte ha considerato legittima l’imputazione a ricavi dei versamenti eseguiti sul conto corrente bancario, in mancanza di prova contraria fornita da parte del contribuente, in virtù di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, n. 2), del DPR 600/73.

Nella fattispecie, il contribuente non aveva fornito il dettaglio sulle causali delle operazioni effettuate sul conto corrente, limitandosi a precisare che il suddetto conto fosse cointestato al coniuge. I giudici non hanno tuttavia ritenuto che tale circostanza fosse sufficiente a ritenere illegittimo l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio a carico del contribuente.
In tale sentenza, la Corte di Cassazione ha voluto, inoltre, precisare i seguenti principi:

- L’accertamento basato sulle movimentazioni di conto corrente bancario é considerato legittimo anche in assenza del contraddittorio preventivo. La norma non impone la convocazione del contribuente in sede amministrativa, prima dell'accertamento;

- non occorre che gli elementi di presunzione nell’accertamento tributario siano plurimi. La presunzione è da sola sufficiente a legittimare il ricorso all’accertamento tributario ex art. 38, comma 4, del DPR 600/73, purché sia sorretta da motivazione adeguata e non contraddittoria, ciò anche se gli artt. 2729, comma 1, del Codice civile, e 38, comma 4, del DPR 600/73 si esprimono al plurale, poiché il convincimento del giudice si può fondare anche su un elemento unico, preciso e grave;

- ricorrendo i presupposti di legge l’Amministrazione finanziaria può decidere discrezionalmente, in sede di accertamento, se fare ricorso al metodo analitico o a quello induttivo.



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