Collocamento disabili meno rigido

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Inviato da omnia-vv 21 Feb 2007 - 16:01

Con la nota prot. n. 674/2006 il Ministero del lavoro ha chiarito che può cumularsi il beneficio dell'esonero parziale ...



Italia Oggi
Collocamento disabili meno rigido


Con la nota prot. n. 674/2006 il Ministero del lavoro ha chiarito che può cumularsi il beneficio dell'esonero parziale anche in presenza di una compensazione territoriale nelle assunzioni dei disabili, mentre non si possono presentare contestualmente le relative richieste di autorizzazione.

I chiarimenti del ministero si riferiscono alla L. n. 68/99, che ha introdotto gli istituti della compensazione territoriale e dell'esonero parziale.

In base alla compensazione territoriale i datori di lavoro privati possono essere autorizzati, previa loro richiesta motivata, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori superiore a quello prescritto, ponendo l'eccedenza a compenso del minor numero di disabili assunto in altre unità.

Mentre in base all'esonero parziale i datori, che date le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di disabili, sono ammessi a richiedere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo di assunzione fino ad un massimo del 60% della quota di riserva.

Per ogni singola occupazione esonerata l'autorizzazione costa 12,91 € per giorno lavorativo.

Con la nota in parola il Ministero chiarisce quale sia la disciplina applicabile da parte dei datori di lavoro beneficiari della compensazione territoriale e che intendono accedere all'esonero parziale.

La nota precisa che devono considerarsi inammissibili le domande contestuali dirette a conseguire entrambi gli obiettivi, perchè ai fini del ricorso all'esonero parziale occorre sempre definire preventivamente il quadro degli obblighi sulle assunzioni dei disabili ancora da assolvere a livello provinciale.

Di conseguenza, l'eventuale autorizzazione alla compensazione territoriale costituisce presupposto per accedere all'esonero parziale.

Inoltre, la nota ha precisato che non esistono disposizioni normative che vietano la possibilità al datore di lavoro titolare di un provvedimento di autorizzazione alla compensazione di presentare richiesta di esonero parziale, o di rinnovo del beneficio dell'esonero se già connesso per una stessa provincia.

Il Ministero, infine, ha concluso ricordando che rimane rimessa al competente servizio provinciale la verifica della sussistenza delle speciali condizioni delle attività lavorative e della caratterizzazione proprie di tali attività per la concessione dell'autorizzazione all'esonero e, pertanto, la decisione sulla concessione o meno del beneficio dell'esonero parziale.

Italia Oggi - 20 febbraio 2007, pag. 39 - Collocamento disabili meno rigido - Daniele Cirioli



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