Scontrini fiscali: per la chiusura dell'attività basta la contestazione della violazione

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Inviato da omnia-vv 19 Feb 2007 - 17:17

... modifiche in tema di sanzione accessoria, conseguente alla violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale. ...

Guida normativa
Scontrini fiscali: per la chiusura dell'attività basta la contestazione della violazione


La legge di conversione del Decreto-legge
n. 262 del 2 ottobre 2006, apporta delle modifiche in tema di sanzione accessoria, conseguente alla violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale.

Tali modifiche da un lato, alleggeriscono l’offensività della sanzione inflitta nei confronti di chi non emette la ricevuta o lo scontrino fiscale, dall’altro però la rendono irrogabile in conseguenza della semplice contestazione della violazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, possiamo dire che la precedente normativa prevedeva la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo che andava da quindici giorni a due mesi, nel caso in cui nell’arco di tempo di 5 anni fossero state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi.

Se a questo poi si aggiungevano corrispettivi non documentati per un ammontare superiore a 103.291,37 euro, sempre nel quinquiennio, la misura della  sospensione veniva innalzata per un periodo da due a sei mesi.

Ma tra i 5 anni sopra citati e i tempi della giustizia tributaria, il contribuente infedele nel frattempo poteva sentirsi abbastanza al sicuro, almeno per quanto riguardava la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, in quanto l’accertamento non poteva dirsi definitivamente concluso.

La legge n. 286 del 2006 abbandona invece il requisito della definitività dell’accertamento, a favore  della semplice contestazione. L’applicazione della sanzione diventa possibile, indipendentemente dal decorso dei termini per l’impugnazione dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione, o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione.

E’ sufficiente infatti che siano state contestate nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale e non è più necessario che tali violazioni siano accertate in tre tempi diversi, quello che conta è la reiterazione della violazione.

Da questo deriva che l’autorità competente può, oggi, disporre la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività medesima anche nel caso in cui le tre violazioni, che rimangono giuridicamente distinte tra loro, siano contestate unitariamente, a prescindere dall’applicabilità dell’istituto del concorso o della continuazione alle correlative sanzioni principali e soprattutto il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Tornando invece all’offensività della sanzione, rispetto al passato il trattamento sanzionatorio risulta mitigato. Infatti, la sanzione è disposta per un periodo compreso tra tre giorni ed un mese e la soglia dei corrispettivi non documentati a partire dalla quale la misura “aggravata” trova applicazione, si abbassa a 50.000,00 euro. Inoltre la sospensione può essere disposta per un periodo inferiore, compreso tra un mese e sei mesi.

Infine, a chi spetta disporre il provvedimento di sospensione da notificare a pena di decadenza entro sei mesi decorrenti dalla contestazione della terza violazione, è la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Queste nuove regole  si applicano per le violazioni constatate a decorrere dal 29 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, mentre per quelle già constatate a tale data si applicano le norme precedenti.

Guida Normativa – 10 febbraio 2007, pag. 53 – Scontrini fiscali: per la chiusura dell’attività basta la contestazione della violazione – Carlo Nocera.



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