Tfr, il fisco bussa sempre due volte

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Inviato da omnia-vv 10 Feb 2007 - 12:04

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un'azienda, ed è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso.

Italia Oggi
Tfr, il fisco bussa sempre due volte

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un'azienda, ed è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso.

Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5. Tenendo conto che di questa quota una parte, lo 0,5%, va all'Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche, la quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile. Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat).

Dal 1° gennaio 2001 il Tfr è soggetto a una disciplina che deriva dalla sua nuova configurazione di strumento a carattere previdenziale. Il meccanismo di tassazione effettua una differenziazione tra il Tfr vero e proprio e le relative rivalutazioni annuali, e comporta un doppio binario:

- i rendimenti del Tfr, ossia le rivalutazioni annuali, sono soggette a tassazione agevolata con applicazione di un'imposta sostitutiva e definitiva dell'11%;

- il Tfr è tassato al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva.

Dunque, lo quote maturate fino al 31 dicembre 2000 continueranno a essere assoggettate alla previdente disciplina fiscale (tassazione separata); le quote maturate dal 1° gennaio 2001 sono invece soggette alla tassazione binaria.

Per determinare la base imponibile del Tfr bisogna innanzitutto differenziare la quota di Tfr maturato fino al 31 dicembre 2000 da quella maturata in periodo successivi. L'aliquota di tassazione si determina considerando la stessa aliquota cui sarebbe soggetto un reddito di riferimento che è pari al totale di Tfr maturato, diviso il numero degli anni e frazioni di anno preso a base di commisurazione del Tfr e moltipòlicato per 12.

In tal caso si considera tutto il Tfr, senza distinzione dell'epoca di maturazione. L'aliquota di tassazione si ottiene applicando al reddito di riferimento le aliquote per scaglioni di reddito Irpef nella misura vigente nell'anno di percezione del Tfr.

La tassazione di Tfr applicata al momento della liquidazione non è quella definitiva: si tratta infatti di un primo calcolo che troverà definitiva determinazione con riliquidazione da parte degli uffici dell'amministrazione finaziaria sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai 5 anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione.  

Italia Oggi - 7 febbraio 2007, pag. 40 - Tfr, il fisco bussa sempre due volte - Daniele Cirioli



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