...I dipendenti, come già detto, hanno sei mesi di tempo per esercitare la loro scelta.
RIFORMA DEL TFR: il computo degli addetti ai lavori
Come noto dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore, con un anno di anticipo, il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari. I dipendenti, come già detto, hanno sei mesi di tempo per esercitare la loro scelta. La disciplina del TFR ha riflessi differenti a seconda delle aziende con organici inferiori o superiori a 50 unità. Il legislatore si è posto il problema di come e quali unità lavorative debbano essere conteggiate per la definizione del limite. Il decreto interministeriale ex art. 1, comma 757, legge n. 296/2006, risponde in questo modo: "ai fini dell’individuazione del limite dimensionale delle 50 unità, devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’art. 2120 c.c., cioè soltanto i lavoratori vincolati da un rapporto di dipendenza, con esclusione degli altri soggetti che collaborano con il datore in forme diverse.
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