L'Inps, con la circolare n. 13 del 12 gennaio scorso, ha illustrato le tabelle con i limiti di reddito e gli importi degli assegni per il nucleo familiare, aggiornati alle misure introdotte dalla Finanziaria 2007.
Si ricorda che la L. 296/2006, infatti, ha previsto: la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui siano presenti componenti inabili; un aumento dell'importo dell'assegno del 15% per le altre tipologie di nuclei con figli; per la determinazione dell'assegno in caso di nuclei numerosi ha reso rilevanti al pari dei figli minori i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti, purchè studenti o apprendisti.
Ancora, sono stati fatti salvi i precedenti criteri di rivalutazione dei livelli reddituali, stabilendo, però, che essi si applicano dal 2008.
Riguardo le agevolazioni per i nuclei numerosi, per la loro individuazione occorre considerare tutti i figli ed equiparati ex art. 38 del dpr n. 818/57 presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, a prescindere dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica.
Ciò in quanto è importante il solo stato di figlio o equiparato; infatti, in presenza di questo presupposto, rilevano come i figli minori e quindi fanno parte del nucleo familiare, ai fini dell'Anf, anche i figli tra i 18 ed i 21 anni, purchè studenti o apprendisti.
Lo studente è quel soggetto che frequenta una scuola pubblica o legalmente riconosciuta secondaria di primo o secondo grado, un corso di laurea o di formazione professionale.
Per la corresponsione dell'assegno l'Inps chiarisce che per il rilascio dell'autorizzazione le sedi dovranno verificare il soddisfacimento del requisito dei quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni ed il possesso della qualità di studente o della qualifica di apprendista.
Le autorizzazioni in parola hanno una durata annuale e devono essere richieste con il modello Anf/42.
Infine, i datori di lavoro possono effettuare il conguaglio degli Anf che si riferiscono ai periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze, attraverso il codice del quadro D del modello Dm/2 "L036" entro il 16 aprile.
Italia Oggi - 13 gennaio 2007, pag. 47 - Per l'Anf serve il placet dell'Inps - Daniele Cirioli
Il Sole 24 Ore - 14 gennaio 2007, pag. 22 - Assegno potenziato nelle famiglie numerose - Maria Rosa Gheido