Stretta contributiva per le co.co.co.

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Inviato da giovanni 20 Gen 2007 - 10:03

...l'Inps ricorda che dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori parasubordinati opera una diversificazione tra l'aliquota dovuta e quella di computo ai fini delle prestazioni previdenziali.

Italia Oggi
Stretta contributiva per le co.co.co.

Con la circolare n. 7/2007 l'Inps ricorda che dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori parasubordinati il comma 770 della Finanziaria 2007 opera una diversificazione tra l'aliquota dovuta e quella di computo ai fini delle prestazioni previdenziali.

Di conseguenza, il quadro contributivo della gestione separata è il seguente: per il lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio si paga un contributo del 23,50% di cui 7,83% a suo carico e 15,67% a carico del committente; per il lavoratore già iscritto ad altro fondo obbligatorio o titolare di pensione si paga un contributo del 16%, di cui 5,33% a suo carico e 10,67% a carico del committente.

Inoltre, l'Istituto ricorda che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori si applica il disposto del primo comma dell'art. 51 Tuir, secondo il quale le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente.

Di conseguenza i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio e che si riferiscono a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2006.

L'obiettivo è di consentire ai lavoratori , la cui pensione sarà calcolata con il sistema contributivo, di poter contare di una rendita più consistente.

Il comma 788, poi, prevede l'estensione ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di un'indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, escluse le malattie di durata inferiore a quattro giorni.

Il lavoratore nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero deve far valere almeno tre mesi di iscrizione alla gestione separata ed il reddito assoggettato al contributo, riferito all'anno precedente l'evento, non deve superare il 70% del massimale contributivo valido per l'anno in cui si verifica l'evento stesso.

L'ammontare della prestazione è del 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a tale categoria di lavoratori.

Quindi l'indennità di malattia per il 2007, se l'interessato ha avuto un reddito imponibile inferiore a 61.031,60 €, è pari a per ogni giornata di malattia a: 9,55 € in caso di contribuzione fino a 4 mensilità da farsi valere nei 12 mesi precedenti; 14,33 € in caso di contribuzione da 5 a 8 mensilità; 19,10 € in caso di contribuzione da 9 a 12 mensilità.

Con riferimento alla tutela della maternità per gli eventi di parto verificatisi dal 1° gennaio 2007 sarà corrisposto un trattamento economico a titolo di congedo parentale, solo per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino e la relativa misura dell'indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento.

Le regole si applicano anche per le adozioni e gli affidamenti per ingressi in famiglia dal 1° gennaio 2007.

Infine la circolare precisa che anche gli associati in partecipazione iscritti alla Gestione separata Inps al 1° gennaio scorso vedranno un aumento delle aliquote contributive, pari al 23% per i soggetti scoperti e al 16% per i pensionati o gli iscritti ad altra forma di previdenza.

Ma per questi ultimi, in realtà, si tratta di una diminuzione, perchè la loro aliquota passa dal 17,70% al 16%.

Italia Oggi - 12 gennaio 2007, pag. 37 - Stretta contributiva per le co.co.co. - Gigi Leonardi

Il Sole 24 Ore - 12 gennaio 2007, pag. 25 - "Co.co.co.", incognita costi - Maria Rosa Gheido

Il Sole 24 Ore - 12 gennaio 2007, pag. 25 - Aliquote ridotte agli associati - Giuseppe Rodà



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