Il Ministero dello sviluppo economico, nel ricordare che il 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania sono entrate a far parte dell'Unione europea, chiarisce che di conseguenza si determinano degli impatti amministrativi per quanto riguarda il procedimenti di iscrizione nel registro delle imprese, di cittadini originari di tali paesi, per l'avvio di un'attività imprenditoriale.
Pertanto, tali lavoratori possono iscriversi presso il registro delle imprese, alle stesse condizioni degli altri cittadini dei paesi membri.
Però se si tratta di attività regolamentata, occorrerà il previo riconoscimento dei titoli professionali a norma delle direttive europee e dei relativi decreti legislativi di recepimento.
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Oggetto: allargamento dell'Unione europea alla Bulgaria ed alla Romania - conseguenze sulla iscrizione nel registro delle imprese
Il 1 gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania sono entrate a far parte dell'Unione europea
Tale allargamento determina ovviamente degli impatti amministrativi con riferimento al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, di cittadini originari dei due paesi richiamati in oggetto, per l'avvio di un'attività imprenditoriale
Al fine di evitare una disparità di trattamento con i cittadini comunitari degli originari venticinque stati membri, è opportuno precisare quanto segue
Con circolare n. 2 del 28 dicembre 2006, a firma del Ministero dell'interno e del Ministro della solidarietà sociale, si è precisato che il Governo italiano ha deciso di avvalersi di un regime transitorio per il periodo di un anno, prima di procedere alla totale liberalizzazione dell'accesso dei cittadini dei paesi summenzionati al mercato del lavoro bubordinato
Evidenzia altresì la suddetta circolare che, al contrario, è sin d'ora privo di ogni limitazione l'accesso al lavoro autonomo
Ne consegue, quindi, che non trova più applicazione per i cittadini bulgari e rumeni, il decreto legislativo n 286 del 25 luglio 1998 (T.U. sull'immigrazione), ma il DPR 18 gennaio 2002, n. 54, particolarmente richiamate le norme sui documenti di soggiorno dei cittadini degli Stati membri, di cui al titolo II del predetto regolamento
Analogamente, pertanto, a quanto rilevato con la precedente circolare n. 3593/C, di questo Ministero, a proposito dell'allargamento a venticinque paesi dell'Unione, i lavoratori autonomi dei due nuovi Stati membri possono iscriversi presso il registro delle imprese, alle medesime condizioni degli altri cittadini dei paesi membri, fermo restando che, ove trattasi di attività regolamentata, sarà necessario il previo riconoscimento dei titoli professionali a norma delle direttive europee e dei relativi decreti legislativi di recepimento
Si invitano codeste Camere, come consuetudine, a fornire copia della presente circolare alle locali Commissioni Provinciali e Regionali per l'artigianato