...torna interessante il contratto di leasing, vista la non-tassazione delle sopravvenienze attive...
Italia Oggi Immobili, convenienza in leasing
Per gli immobili dei professionisti, dunque, torna interessante il contratto di leasing, vista la non-tassazione delle sopravvenienze attive: i commi 334 e 335 della Finanziaria 2007 trascurano infatti l'applicabilità delle sopravvenienze attive al regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Il comma 1-bis dell'art. 54 Tuir, nella sua nuova versione, disponendo che "concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5", non riprende un qualsiasi riferimento alla tassazione della sopravvenienza attiva che si forma per la cessione del contratto di locazione finanziaria.
Appare quindi possibile affermare che, nella determinazione del reddito del lavoratore autonomo, saranno deducibili dal 1° gennaio 2007 i canoni di locazione finanziaria sostenuti per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte e della professione, restandone "detassate" l'eventuale e successiva cessione del contratto ma soprattutto della cessione dell'opzione di riscatto.
In materia di imposte dirette, potrà risultare cnveniente per un professionista la stipula di un contratto di locazione finanziaria, con le caratterostiche minime indicate dal nuovo comma 2 dell'art. 54 del Tuir, avente a oggetto un immobile, procedendo, alla sua scadenza, quando la "sopravvenienza attiva" si rende economicamente considerevole, alla cessione dell'opzione di riscatto a se stesso quale soggetto privato non nell'esercizio di lavoro autonomo.
Italia Oggi - 9 gennaio 2007, pag. 34 - Immobili, convenienza in leasing - Giovanni Guerriero