La legge di conversione del Dl n. 262/2006 introduce una serie di misure per contrastare l'evasione da riscossione. Queste le novità più rilevanti previste dalla nuova normativa: - dichiarazione del terzo: si tratta di una facoltà propedeutica al pignoramento presso terzi, che consiste al chiedere al debitore del contribuente notizie e precisazioni in ordine alla tipologia e all'entità dal credito vantato dal soggetto moroso; il terzo inottemperante rischia una sanzione da 2.065 a 20.658 euro;
- accesso nei locali: in caso di morosità superiore a 25mila euro, gli agenti della riscossione possono accedere nei locali dei contribuenti, operatori economici (imprese e professionisti), allo scopo di acquisire la documentazione comprovante l'esistenza di crediti verso terzi;
- pignoramento presso terzi: la procedura di pignoramento del quinto dello stipendio viene estesa a qualsiasi credito del contribuente, con l'eccezione dei crediti pensionistici; gli agenti della riscossione potranno ingiungere il pagamento delle somme dovute direttamente al terzo, debitore del contribuente;
- blocco dei pagamenti: le Pa e le società a prevalente capitale pubblico, prima di effettuare qualsiasi pagamento superiore a 10mila euro, dovranno verificare se il beneficiario ha pendenze iscritte a ruolo per somme superiori al medesimo importo: in tal caso il pagamento dovrà essere "congelato";
- compensazione con i crediti: prima di erogare un rimborso d'imposta, l'agenzia delle Entrate deve verificare se il contribuente è iscritto a ruolo e, in caso positivo e a prescindere dalla cifra, bloccherà il rimborso e informerà l'agente della riscossione, che invierà al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito da riscossione coattiva;
- aggi per la riscossione: nei casi in cui gli enti locali si avvalgono della facoltà di effettuare la riscossione volontaria delle proprie entrate in forma diretta e di lasciare invece agli agenti della riscossione la sola fase coattiva, è previsto un incremento dell'aggio ordinario del 25%;
- servizio idrico integrato: la riscossione volontaria della tariffa per il servizio idrico integrato può anche essere effettuata attraverso il modello F24, dietro convenzione con l'agenzia delle Entrate. (Luca Bertozzi)
Il Sole-24 Ore - 25 novembre 2006, pag. 25 - Più armi alla riscossione coattiva - Luigi Lovecchio