OMNIA ELABORAZIONI MALFARA’ SACCHINI CARLO s.a.s.

LO STUDIO

>

Chi Siamo

>

Servizi

>

Album Foto

>

Dove Siamo

>

Mail Aziendali

>

Invia Messaggio

SETTORI

>

Fiscale - Tributario

>

Lavoro

>

Societario

>

Previdenziale

>

Altri

>

Archivio Generale

SCELTI PER VOI

>

Siti di Interesse

>

Guide Utili

>

Statistiche

>

Documentazione

 
Registrati

 
Menù principale

IN EVIDENZA

Articoli :: Errori sul versamento dell’Imu. Tutto è in mano ai Comuni

17 Dic 2012

Fiscale - Tributario

Dai rimborsi di importi non dovuti, ai conguagli necessari nei casi in cui si è sbagliata la suddivisione delle somme, è all’ente locale che il contribuente deve rivolgersi.



Comune identificato – normativa alla mano - come interlocutore unico del contribuente e procedure disegnate per agevolare al massimo il cammino di quanti, sulla strada dell’Imu, sono inciampati in errori di vario tipo. E’ il succo della risoluzione n. 2/DF, con la quale il dipartimento delle Finanze è intervenuto a chiarire alcuni dubbi, relativi ai rimborsi e ai conguagli di somme versate all’ente locale o allo Stato.

Versamento allo Stato e al Comune di importi non dovuti. Cosa accade se a giugno è stata versata allo Stato una somma che poi si rivela non dovuta? A chi chiedere il rimborso? Come anticipato, l’Imu è un tributo comunale ed è, di conseguenza, alle porte del Municipio che bisogna bussare.

Il caso riportato nella risoluzione è quello di un anziano che, avendo trasferito la residenza in una casa di riposo, aveva, per l’acconto, considerato il suo immobile “seconda” abitazione, per poi “scoprire” che il proprio Comune, successivamente, aveva assimilato lo stesso all’abitazione principale, elevando la detrazione fino ad annullare l’imposta. Risultato: a giugno era stata versata una somma, divisa fra Stato e Comune, interamente non dovuta. Soluzione: “... alla luce di quanto affermato … e cioè che l’Imu resta un tributo comunale, e nell’ottica della semplificazione degli adempimenti … si precisa che il contribuente, al fine di ottenere il rimborso, deve presentare un’unica istanza all’ente locale, il quale verifica il fondamento della richiesta...”.
 
Una situazione, quella dell’esempio precedente, sulla cui traccia bisogna muoversi anche quando la ripartizione è da correggere. Che il conto totale sia a credito o a debito.

Pensiamo a un versamento in acconto di 380 euro, suddiviso fra Stato e Comune, a fronte di un tributo annuo totale, calcolabile a delibere consiliari adottate, di 300 euro, tutti di pertinenza dell’ente locale: il contribuente avrebbe un credito totale di 80 euro, ma al Comune ne spetterebbero ancora 110. Anche in tale ipotesi, oltre a non dover effettuare alcun versamento, l’unico destinatario dell’istanza sarà il Comune. Istanza con cui si chiederà il rimborso degli 80 euro, differenza fra i 190 versati in più allo Stato e dei 110 dovuti all’ente locale stesso.

E se invece, nella stessa situazione di prima (acconto di 380, ripartito metà allo Stato e metà al Comune, Imu dell’anno tutta di quest’ultimo) il tributo totale fosse risultato pari a 400 euro? Stessa logica: il contribuente paga 20 euro all’ente locale (non 210), informandolo che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente attribuita a giugno allo Stato.
La risoluzione 2/DF si sofferma anche su altre tipologie di correzioni da effettuare. Va rimarcata, in particolare, quella legata all’errata indicazione del codice tributo. Niente di nuovo, la regola aurea resta la stessa: l’Imu è un tributo comunale. Ergo, la correzione non va richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Fonte: fiscooggi.it

0 Commenti Cerca _PRINT _SEND


IRAP

>

Rimborsi Irap

>

Prenota appuntamento

NOTIZIE FLASH

>

News

>

Scadenziario

UTILITA'

>

Autocertificazioni

>

Codice Fiscale

>

Indici ISTAT

>

Codici ATECOFIN

>

Abbonamento

NOTE LEGALI

>

Informativa

>

Copyright

>

Dati Personali

 
Login
 
utility
 
Ricerca sul Web