Articoli :: IRAP: L'attività continuativa non significa organizzazione
16 Apr 2011
L'ordinanza 8574 del 14 aprile 2011: assoggettamento all'Irap, per i lavoratori autonomi, è la concreta sussistenza di un'organizzazione di "supporto" all'attività svolta.
La Cassazione ribadisce i principi per essere soggetti a Irap. L’ordinanza emessa dalla Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito, che avevano riconosciuto all’interessata il diritto al rimborso dell’Irap versata per gli anni 2003 e 2004. La pronuncia era relativa alla ripresa ad Irap, da parte del Fisco, dei redditi di un lavoratore autonomo sulla base del fatto che l’attività veniva svolta con regolarità, abitualità e ripetitività. Il professionista aveva, inoltre, ricevuto compensi che connotavano la continuità dell’attività.Per la Cassazione ciò che caratterizza il contribuente Irap, è il fatto che sia dotato di autonoma organizzazione, ovvero occorre che il lavoratore autonomo non sia inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interesse altrui. Occorre poi, che impieghi beni strumentali eccedenti rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. Altro fattore importante, ai fini della sussistenza dell’organizzazione, è l’avvalersi del lavoro altrui in modo non occasionale.La Corte esclude invece l’elevato reddito professionale e la specializzazione, come presunzione dell’autonoma organizzazione. Al di fuori di questi criteri, gli Ermellini non accolgono altre soluzioni per sottoporre a prelievo Irap il lavoratore autonomo. (Angela Cuscela)
Fonte: Il Sole 24 Ore.