Articoli :: Notifiche di accertamenti e cartelle
21 Dic 2010
in caso di dichiarazione congiunta è sufficiente effettuarle solo ad uno dei coniugi. - Sentenza della Corte di Cassazione n. 25338.2010.
La sentenza n. 25338/10 stabilisce che la posizione fiscale dei coniugi che denunciano insieme i redditi è unica. Nel caso di dichiarazione fiscale congiunta si esclude l’obbligo relativo al Fisco di provvedere alla notifica degli accertamenti e delle cartelle ad entrambi i coniugi. La presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta costituisce per i coniugi una facoltà e non un obbligo (art. 17 della Legge 114/77). Perciò, chi lo fa usufruisce dei vantaggi che ne scaturiscono, ma se ne assume anche i rischi. La norma prevede la notifica nei confronti solo del marito, oltre alla responsabilità nei pagamenti per entrambi i coniugi che sono titolari di un’unica posizione fiscale dedotta dalla confluenza di redditi prodotti da soggetti diversi.
Pertanto, la moglie non può lamentare la mancata notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e delle cartelle esattoriali, in quanto si tratta di un sua precisa scelta, ma come coniuge co-dichiarante, può impugnare l’avviso di mora che le si indirizza, contestando gli accertamenti a carico del marito e la mancata notifica diretta degli atti precedenti.
Fonte: Telediritto.it